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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36054/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente era stato condannato in abbreviato dal GUP di Catanzaro il 17 gennaio 2008 per partecipazione all’associazione mafiosa denominata famiglia Mancuso, quale percettore di introiti estorsivi e collettore di quote destinate agli associati detenuti; la condanna era stata confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro il 19 giugno 2009. La Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, aveva rigettato la richiesta di revisione fondata sia sul contrasto tra giudicati sia sulla sopravvenienza di prove nuove. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione sul contrasto di giudicati: il coimputato Domenico Mancuso, classe 1979, era stato assolto dall’associazione mafiosa con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 10 luglio 2009, divenuta irrevocabile, e la difesa sosteneva che tale assoluzione, insieme alla valutazione delle conversazioni intercettate, fosse incompatibile con l’accertamento del ruolo del ricorrente, in particolare perché questi avrebbe operato per conto del Mancuso assolto. Ha inoltre contestato che i compendi probatori fossero diversi e ha sostenuto che l’assoluzione del concorrente escludesse la destinazione mafiosa delle somme di cui si parlava nelle intercettazioni. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 192, 125 e 546 c.p.p. e dell’art. 111 Cost., nonché motivazione apparente, in relazione alle prove nuove costituite dalle dichiarazioni di Megna Assunto Natale, escusso in udienza il 14 febbraio 2020, e di Comerci Nicola, le cui dichiarazioni difensive, acquisite agli atti dopo la mancata comparizione, negavano gli episodi estorsivi e intimidatori riferiti dal collaboratore di giustizia Cricelli. La difesa ha censurato la valutazione di inattendibilità e irrilevanza attribuita a tali dichiarazioni e l’omessa considerazione della loro incidenza, anche congiunta, sul quadro probatorio.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel complesso infondato, pur rilevando profili di inammissibilità. Sul contrasto di giudicati ha giudicato corretta la decisione della Corte d’appello: la revisione richiede un’incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati nelle sentenze, non una diversa valutazione delle prove o un mero contrasto tra gli esiti. L’assoluzione di Mancuso classe 1979, pronunciata per mancata prova della sua partecipazione al sodalizio e relativa a un soggetto e a un ruolo distinti da Mancuso classe 1975, non eliminava il fatto storico posto a fondamento della condanna del ricorrente. Quest’ultima si basava anche sulle dichiarazioni di Cricelli e su conversazioni del febbraio 2002 riferite ai rapporti con Mancuso Diego e Mancuso classe 1975; i contatti con Mancuso classe 1979 erano marginali e non costituivano il nucleo della prova. La diversa lettura delle intercettazioni nel processo a carico del concorrente non equivaleva a un accertamento storico incompatibile, ma a una diversa valutazione del loro significato. Quanto alle prove nuove, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d’appello secondo cui le dichiarazioni di Megna e Comerci non erano idonee, da sole o con le prove già acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La diversa valutazione dell’attendibilità di Cricelli in un altro processo, relativo a vicende e imputati distinti, non determinava contrasto di giudicati; inoltre, la difesa non aveva individuato specificamente i passaggi della sentenza assolutoria che avrebbero compromesso l’attendibilità complessiva del collaboratore in relazione al ruolo attribuito al ricorrente. La Corte ha quindi condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    alla stregua del coacervo di tali risultanze è stato ritenuto accertato, senza ombra di dubbio, il ruolo svolto dal Cupitò, detto "Pignuni", per conto della articolazione della cosca facente capo a Mancuso Diego e Mancuso Domenico cl. '75 (detto Mico), quale esattore di tangenti ma anche quale collettore di quote estorsive da destinate ai carcerati.

    La partecipazione associativa del ricorrente è stata ritenuta provata sulla base della valutazione congiunta delle dichiarazioni del collaboratore, delle intercettazioni e degli ulteriori elementi di riscontro, con attribuzione del ruolo di esattore e collettore di proventi per la cosca.

  • art. 630, comma 1, lett. a), c.p.p.

    ai fini della revisione per contrasto tra giudicati (art. 630, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), si deve trattare di "una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già di contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti".

    Il contrasto di giudicati rilevante per la revisione deve investire i fatti storici stabiliti dalle decisioni e, se accertato, deve poter condurre al proscioglimento; non basta una divergenza nelle valutazioni o negli esiti.

  • art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p.

    in tema di revisione la prova nuova è quella che, ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato.

    La prova nuova rileva ai fini della revisione quando, considerata autonomamente o insieme alle prove pregresse, è idonea a determinare il ribaltamento del giudizio di colpevolezza.

  • art. 636 c.p.p.

    all'esito del giudizio ai sensi dell'art. 636 cod. proc. pen. va esaminato il contenuto della decisione in rapporto alla sentenza oggetto della domanda di revisione, così da verificarne la "tenuta" del relativo giudizio di colpevolezza.

    Nel giudizio di revisione il giudice deve confrontare la decisione rilevante con quella di cui si chiede la revisione e verificare se il giudizio di colpevolezza resista agli elementi dedotti.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell’ipotesi di divergente valutazione giuridica, da parte di due diversi giudici dell'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate all'imputato, in un caso affermandosi la responsabilità di quest'ultimo e, nell'altro, pronunciandosi sentenza dì assoluzione per assenza di riscontri, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma 3. cod. proc. pen.

    La diversa valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore, compiuta in procedimenti relativi a vicende storico-fattuali autonome, non integra di per sé contrasto di giudicati, poiché può dipendere dall’applicazione del criterio legale di valutazione delle dichiarazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La revisione per contrasto di giudicati è ammessa quando le sentenze contengono accertamenti oggettivamente incompatibili sui fatti storici e tale incompatibilità, se verificata, è idonea a condurre al proscioglimento; non è sufficiente una diversa valutazione delle medesime prove o un diverso esito processuale.
  • Nel reato associativo, l’assoluzione di un concorrente non esclude automaticamente la responsabilità degli altri partecipi: occorre che l’accertamento negativo relativo al primo faccia venir meno anche il fatto posto a base della condanna dell’altro, per l’inscindibile collegamento fattuale o probatorio tra le rispettive posizioni.
  • La valutazione del significato di conversazioni intercettate, se il loro contenuto storico non è smentito ma soltanto interpretato diversamente in procedimenti distinti, costituisce valutazione di merito e non integra, per ciò solo, incompatibilità tra fatti accertati ai fini della revisione.
  • La diversa valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia in procedimenti distinti, relativi a imputati o vicende storico-fattuali autonome, non costituisce di per sé contrasto di giudicati; il giudice conserva autonomia nella valutazione delle prove del procedimento sottoposto al suo esame.
  • La prova nuova ai fini della revisione deve essere valutata nel confronto complessivo e dinamico con le prove già acquisite e deve risultare idonea, da sola o congiuntamente a queste, a ribaltare il giudizio di colpevolezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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