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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20702/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 190/2022, che aveva riunito e deciso quattro giudizi nati da una sentenza del Tribunale di Foggia (n. 803/2012) concernente l'obbligo di abbassare di 18 cm una copertura e il pagamento di un risarcimento. I ricorrenti deducevano vari motivi (quattro) di cassazione, tra cui vizio di formazione del Collegio, omissione di motivazione e vizi relativi all'estensione soggettiva degli obblighi; i resistenti proposero ricorso incidentale. La Corte ha esaminato l'atto di cassazione e rilevato gravi carenze formali e di chiarezza nell'esposizione dei fatti e delle impugnazioni, nonché omissioni fondamentali (mancata indicazione del contenuto delle decisioni di merito contestate, mancata trascrizione di atti rilevanti, omissione dell'identità del terzo pignorato litisconsorte necessario).

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6 c.p.c. (difetto di chiarezza, omissione di elementi indispensabili e carenza di cause formali). Perciò non è stata esaminata nel merito la correttezza della decisione della Corte d'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti per reciproca soccombenza. Inoltre la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, da parte dei ricorrenti principali e incidentali e dell'ufficio di merito, ove dovuto.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6

    art. 366, comma 1, nn. 3, 4, 6 c.p.c.

    La Corte ha applicato queste norme per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi che non rispettano i requisiti di chiarezza, completezza e indicazione degli elementi essenziali (identità delle parti/litisconsorti necessari, contenuto delle decisioni impugnate, esposizione delle doglianze).

  • Codice di Procedura Civile, art. 121

    Richiamato per sottolineare l'obbligo di chiarezza e sinteticità degli atti processuali; la violazione rafforza l'inammissibilità del ricorso che non espone compiutamente le ragioni.

  • Codice di Procedura Civile, art. 111

    Richiamato in relazione all'intervento dei successori a titolo particolare (acquirenti pendente lite) nel giudizio originario; rilevanza per la discussione sull'opponibilità delle decisioni ai successori.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, nn. 4 e 5

    art. 360, nn. 4 e 5 c.p.c.

    I motivi che lamentano omissione di motivazione e violazione del principio di motivazione devono essere formulati in modo chiaro e specifico; la Corte ha ritenuto i relativi motivi generici, non confrontati con la motivazione impugnata, e pertanto inammissibili.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis richiamato)

    D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti e dell'ufficio di merito, conformemente alle disposizioni sul contributo unificato.

  • Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533

    Cass. Sez. 3, 18/05/2021, n. 13533

    Giurisprudenza richiamata per il principio che, nelle opposizioni esecutive, l'omissione dell'esatta indicazione dei litisconsorti necessari (ad es. terzi pignorati) rende il ricorso per cassazione inammissibile.

  • Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562

    Cass. Sez. 3, 14/09/2023, n. 26562

    Ulteriore conferma giurisprudenziale del principio secondo cui la mancata identificazione dei terzi pignorati nei ricorsi che impugnano decisioni relative a esecuzioni presso terzi comporta inammissibilità.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione devono rispettare rigorosamente i requisiti formali di chiarezza e completezza (art. 366 c.p.c. e art. 121 c.p.c.); la mera critica generica o priva di riferimenti precisi alle decisioni impugnate espone all'inammissibilità.
  • È necessario riportare nel ricorso il contenuto essenziale delle decisioni di merito contestate e gli atti fondamentali (es. impugnazioni del grado precedente, procure) per consentire alla Corte di individuare con precisione le doglianze dedotte.
  • Nelle controversie esecutive è obbligatorio indicare e identificare esattamente i litisconsorti necessari (ad es. i terzi pignorati); l'omissione è vizio di forma che rende il ricorso inammissibile.
  • Le censure di omessa motivazione o di violazione di norme sostanziali devono indicare puntualmente quali parti della motivazione si ritengono carenti e perché, con confronto diretto con il testo della motivazione impugnata.
  • Non si può delegare alla Corte di legittimità il compito di ricostruire dalle carte di merito una esposizione chiara delle ragioni dell'impugnazione: il gravame deve pervenire autosufficiente e ben organizzato.
  • In caso di inammissibilità per difetti formali, la Corte può compensare le spese e segnalare l'eventuale obbligo di integrazione del contributo unificato secondo la normativa vigente (D.P.R. 115/2002).

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