Cassazione Penale, Ordinanza n. 13421/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la decisione di primo grado soltanto quanto alla quantificazione dell'aumento di pena per continuazione, confermando per il resto il trattamento sanzionatorio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. In sostanza, lamentava che il giudice di merito non avesse correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non avesse concesso il beneficio. La Corte rileva però che il ricorso non indica specifici elementi positivi o circostanze trascurate dal giudice di merito, limitandosi a una contestazione generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche fosse stato adeguatamente motivato dalla Corte di appello attraverso il riferimento alla negativa personalità dell'imputato e alle modalità della confessione. Poiché il ricorso si è limitato a invocare genericamente i criteri di cui all'art. 133 c.p. senza indicare elementi concreti non valutati, è stata pronunciata l'inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come parametro di valutazione per la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto prevalente.
La concessione delle attenuanti generiche non è un diritto automatico; richiede elementi positivi e, dopo la riforma del 2008, non basta il solo stato di incensuratezza.
Richiamato come intervento normativo che ha inciso sulla disciplina dell'art. 62-bis c.p., rendendo non sufficiente il solo stato di incensuratezza per ottenere il beneficio.
Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p.
Presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare la decisione anche su un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché ritenuto decisivo e adeguatamente motivato.
- Le circostanze attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: la loro concessione presuppone la presenza di elementi positivi idonei a giustificare il beneficio.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. del 2008, il solo stato di incensuratezza non è sufficiente, da solo, a imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- In cassazione, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si limita a una contestazione astratta dei criteri legali senza indicare specifici elementi di fatto trascurati dal giudice di merito.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando richiama la personalità negativa dell'imputato o le concrete modalità del fatto, se tali elementi sono effettivamente valorizzati nella decisione di merito.
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