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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16854/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2012, relativa a tributi erariali riferiti ai periodi d'imposta 1989, 1990, 1991 e 1992, dopo una precedente cartella di pagamento notificata nel 2003. La CTP aveva rigettato solo in parte il ricorso, ritenendo applicabile la prescrizione decennale. La CTR della Campania aveva invece accolto l'appello del contribuente, affermando che, trattandosi di tributi dovuti con cadenza periodica, dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale, richiamando anche Cass. SS.UU. n. 25790/2009, e aveva applicato il medesimo termine alle sanzioni ex art. 20 d.lgs. n. 472/1997. L'Ufficio ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c., anche in relazione all'art. 20 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che ai tributi erariali dovesse applicarsi la prescrizione ordinaria decennale e che le sanzioni fossero attratte dal più ampio termine prescrizionale del tributo.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato ai tributi erariali la prescrizione quinquennale, affermando che per i crediti erariali opera il termine prescrizionale ordinario decennale anche in caso di omessa impugnazione della cartella di pagamento. Ha invece ritenuto corretto l'applicazione del termine quinquennale alle sanzioni, richiamando l'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 e la giurisprudenza costante, in assenza di notificazione di una sentenza passata in giudicato. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per l'esame delle questioni assorbite e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    la censura è stata prospettata come violazione di legge per errata individuazione del termine prescrizionale applicabile.

  • art. 2946 c.c.

    per i crediti erariali viene ritenuta applicabile la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    le sanzioni tributarie, in difetto di notifica di una sentenza passata in giudicato, sono soggette al termine di prescrizione quinquennale.

Massime di principio

  • Per i crediti erariali, anche quando la cartella di pagamento non sia stata impugnata, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non il termine quinquennale previsto per i tributi periodici.
  • Le sanzioni tributarie seguono un autonomo regime prescrizionale e, in mancanza della notificazione di una sentenza passata in giudicato, si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997.
  • L'erronea individuazione del termine di prescrizione applicabile ai tributi erariali integra violazione di legge e comporta la cassazione della sentenza limitatamente a tale capo, con rinvio per il riesame delle questioni residue.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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