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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33917/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 25 maggio 2021. Gli era stata contestata la detenzione e il porto illegali, in concorso e in continuazione con altri, di un'arma da sparo non identificata; sul luogo degli spari erano stati rinvenuti un bossolo calibro 7,65 e un'ogiva conficcata nella serranda di un esercizio commerciale. In primo grado, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, era stata inflitta la pena di un anno e otto mesi di reclusione. Con due motivi, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla mancata assoluzione, al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, alla misura degli aumenti per la continuazione interna e alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Le doglianze sulla responsabilità sollecitavano una rivalutazione del fatto e del peso dimostrativo delle prove, non consentita in sede di legittimità; la ricostruzione alternativa difensiva non configurava un dubbio ragionevole idoneo a contrastare la motivazione della sentenza impugnata. La deduzione sulla prescrizione è stata ritenuta esplorativa e generica. Le censure sul bilanciamento delle circostanze sono state respinte perché rivolte a ottenere una nuova valutazione di aspetti rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, esercitata con motivazione ritenuta congrua; non è necessario esaminare specificamente tutti i parametri dell'art. 133 c.p. La doglianza sugli aumenti per continuazione è stata ritenuta generica, anche perché il ricorrente non aveva indicato il concreto beneficio derivante dall'accoglimento. La condanna a un anno e otto mesi di reclusione è rimasta ferma; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 25/05/2021, che aveva ritenuto Cristian Esposito colpevole dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, in concorso e riunione con altri, un’arma da sparo non identificata, della quale venivano rinvenuti – sul luogo degli spari – un bossolo cal. 7,65 e un’ogiva conficcata nella serranda di un esercizio commerciale)

    La norma è indicata quale base della condanna per la detenzione illegale dell'arma da sparo.

  • art. 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 25/05/2021, che aveva ritenuto Cristian Esposito colpevole dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, in concorso e riunione con altri, un’arma da sparo non identificata, della quale venivano rinvenuti – sul luogo degli spari – un bossolo cal. 7,65 e un’ogiva conficcata nella serranda di un esercizio commerciale)

    La norma è indicata quale base della condanna relativa alla condotta contestata di detenzione e porto illegali dell'arma.

  • art. 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497

    Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale della medesima città del 25/05/2021, che aveva ritenuto Cristian Esposito colpevole dei reati di cui agli artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974 n. 497 (per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico, in concorso e riunione con altri, un’arma da sparo non identificata, della quale venivano rinvenuti – sul luogo degli spari – un bossolo cal. 7,65 e un’ogiva conficcata nella serranda di un esercizio commerciale)

    La norma è indicata quale base della condanna per i reati concernenti l'arma contestati all'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Ricorre per cassazione Cristian Esposito, per il tramite del difensore avv. Rocco Maria Spina, articolando due motivi, a mezzo dei quali denuncia vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione, oltre che quanto al mancato computo delle generiche con il criterio della prevalenza e, infine, in relazione al mancato riconoscimento di un aumento di minore entità, in punto di continuazione interna; ci si duole, infine, non esser stata dichiarata l’estinzione per intervenuta prescrizione.

    La disposizione individua i vizi di legittimità dedotti dal ricorrente; la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati o generici, in quanto diretti in larga parte a ottenere una rivalutazione di merito.

  • art. 133 c.p.

    Deve osservarsi infine, quanto alle questioni afferenti al trattamento sanzionatorio, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio di una valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi nell’apprezzamento del giudice impugnato.

    La motivazione sulla commisurazione della pena non deve necessariamente trattare tutti i parametri dell'art. 133 c.p.; quando la valutazione discrezionale è congrua e logica, non è censurabile in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 132 c.p.

    In tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.

    Per aumenti di esigua entità applicati ai singoli reati satellite non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, poiché è escluso in radice un abuso della discrezionalità prevista dall'art. 132 c.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il giudizio di cassazione sulla motivazione verifica la coerenza logico-giuridica interna della decisione e non consente una nuova attribuzione di significato agli stessi elementi di prova né una diversa ricostruzione dei fatti, anche quando la lettura proposta dalla difesa sia ritenuta preferibile.
  • Un'ipotesi alternativa dei fatti supera la ricostruzione accolta solo se dà luogo a un dubbio ragionevole, cioè sostenuto dalla logica; non è sufficiente una possibilità che gli stessi dati consentano razionalmente di escludere o superare.
  • La censura sulla commisurazione della pena non consente una rivalutazione di merito quando il giudice abbia esercitato il proprio potere discrezionale con motivazione congrua e logica; non è necessario che siano esaminati singolarmente tutti i parametri dell'art. 133 c.p.
  • È generico il ricorso che contesti gli aumenti per continuazione senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall'accoglimento della doglianza. Per aumenti di esigua entità sui reati satellite non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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