Cassazione Civile, Ordinanza n. 06069/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla statuizione sulle spese di CTU e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ponendo le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico dell'INPS, come già liquidate. Ha inoltre condannato l'INPS al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Esito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. definito con decreto di omologa dal Tribunale, nel quale al ricorrente erano state poste a carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente a tale statuizione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sosteneva di aver reso, nell'atto introduttivo dell'ATP e in un atto notorio allegato e sottoscritto, la dichiarazione richiesta per beneficiare dell'esonero dalle spese in caso di soccombenza, e che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insufficiente la dichiarazione perché riferita all'anno sbagliato, confondendola con un'altra autocertificazione concernente l'esenzione dal contributo unificato. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, ha verificato che nel ricorso per ATP la dichiarazione riportata non era sottoscritta dalla parte ed era quindi inidonea, ma ha anche rilevato che l'atto notorio allegato e prodotto, sottoscritto dalla parte e datato 7 gennaio 2022, conteneva una dichiarazione conforme ai requisiti richiesti. Ha quindi ritenuto errata la decisione del Tribunale, che aveva fondato la condanna sulle spese su un diverso documento relativo ai redditi dell'anno 2020.
Norme richiamate
Il decreto di omologa emesso nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ai fini previdenziali è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. limitatamente alla statuizione sulle spese, che ha carattere definitivo e decisorio sui diritti patrimoniali delle parti.
La dichiarazione di sussistenza delle condizioni reddituali per l'esonero dalle spese in caso di soccombenza deve essere resa con il ricorso introduttivo di primo grado; la sua efficacia si estende ai gradi successivi senza necessità di reiterazione, purché sia personalmente sottoscritta dalla parte e riferita ai redditi rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge relativo alla statuizione sulle spese.
Il ricorso è stato ritenuto rispettoso dei principi di specificazione e allegazione, avendo trascritto il contenuto essenziale della dichiarazione e indicato la sua collocazione nel fascicolo.
È stato ritenuto soddisfatto l'onere di deposito degli atti e documenti richiamati nel ricorso.
art. 111 Cost.
Consente il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto di omologa limitatamente alla pronuncia sulle spese.
Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso.
art. 42, comma 11, D.L. n. 269/2003
È il riferimento normativo richiamato nella dichiarazione sostitutiva prodotta dal ricorrente per l'esonero dalle spese.
Legge di conversione del D.L. n. 269/2003, richiamata nel quadro interpretativo dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Massime di principio
- La dichiarazione sostitutiva prevista per l'esonero dalle spese di lite nei giudizi previdenziali deve essere personalmente sottoscritta dalla parte; una mera indicazione inserita nel ricorso dal difensore è inidonea a integrare il requisito legale.
- La dichiarazione resa nel ricorso introduttivo di primo grado conserva efficacia anche nei gradi successivi, senza necessità di rinnovazione, ma deve riferirsi ai redditi pertinenti all'anno richiesto dalla norma e il giudice non può fondare la decisione su un documento diverso o non pertinente.
- Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il decreto di omologa è impugnabile in cassazione solo per la statuizione sulle spese, in quanto tale capo è decisorio e definitivo sui diritti patrimoniali delle parti.
- Quando il ricorso per cassazione trascrive il contenuto essenziale della dichiarazione e ne indica la collocazione nel fascicolo, può ritenersi rispettato l'onere di autosufficienza, consentendo il controllo di legittimità sulla documentazione prodotta.
- Se il giudice di merito pone a carico della parte le spese sulla base di una errata identificazione del documento rilevante, la statuizione è cassabile e, se non occorrono ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito sulle spese.
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