Cassazione Civile, Ordinanza n. 05948/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva fruito di permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 104/1992 in tre giornate lavorative per assistere un familiare disabile. La Corte d'appello aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato dalla società, sulla base di due autonome ragioni: da un lato, il familiare era ricoverato stabilmente in una struttura per anziani assimilabile a struttura ospedaliera, con assistenza sanitaria continuativa; dall'altro, durante ciascun permesso il lavoratore aveva prestato solo una visita di durata molto limitata, senza ulteriori attività di assistenza. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione dell'art. 33 L. 104/1992 e degli artt. 2106 e 2119 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse interpretato in modo troppo restrittivo la norma sui permessi, trascurando l'orientamento che ammette un'assistenza anche parziale o prestata in orari diversi da quelli di lavoro. Ha inoltre sostenuto che l'eventuale abuso dei permessi sarebbe assimilabile all'assenza ingiustificata, punita dal CCNL applicato con il licenziamento solo se protratta per quattro giorni consecutivi, sicché la sanzione sarebbe sproporzionata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente avesse censurato solo una delle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, ossia l'interpretazione dell'art. 33 L. 104/1992, senza impugnare specificamente l'altra autonoma e sufficiente ragione di rigetto, costituita dall'accertato ricovero permanente del familiare in una struttura assimilabile a ospedale, circostanza incompatibile con il diritto ai permessi giornalieri retribuiti. Poiché la decisione di merito era sorretta da motivazioni autonome e ciascuna sufficiente da sola, l'omessa critica di una di esse rendeva inammissibile il ricorso. La Corte ha quindi confermato gli effetti della sentenza di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, dando inoltre atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33, comma 3, L. n. 104/1992
Il diritto ai permessi giornalieri retribuiti è escluso quando il familiare disabile sia ricoverato stabilmente in una struttura che assicuri assistenza sanitaria continuativa, assimilabile a struttura ospedaliera. La Corte richiama inoltre il principio per cui l'assistenza può essere valutata in concreto, ma nel caso deciso la ratio del ricovero assorbe il resto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È denunciabile in cassazione la violazione di legge, ma il ricorso resta inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a sorreggere la sentenza impugnata.
art. 2106 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte non esamina nel merito la censura perché assorbita dall'inammissibilità.
art. 2119 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la giusta causa di licenziamento; la Corte non entra nel merito della proporzionalità poiché il ricorso è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U. 29.3.2013 n. 7931
Il ricorso per cassazione è a critica vincolata e, quando la decisione impugnata si fonda su più rationes autonome e sufficiente ciascuna, è inammissibile se non vengono formulate specifiche censure contro tutte.
Cass. n. 21416/2019
Richiamata a sostegno dell'orientamento secondo cui il ricovero in struttura dotata di assistenza sanitaria continuativa è incompatibile con il diritto ai permessi ex art. 33 L. 104/1992.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a fondare la decisione, il ricorso è inammissibile quando non censuri specificamente tutte le ragioni poste a base del decisum.
- L'omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma produce la definitività di quella statuizione e rende irrilevanti, ai fini dell'annullamento, anche eventuali censure fondate sulle altre ragioni della decisione.
- Il diritto ai permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile può essere escluso quando il disabile sia ricoverato stabilmente in una struttura che garantisca assistenza sanitaria continuativa e assimilabile a una struttura ospedaliera.
- La valutazione sull'abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 va svolta alla luce dei presupposti legali del beneficio; tuttavia, se manca in radice il diritto al permesso per effetto del ricovero stabilizzato, resta assorbita ogni ulteriore questione sull'uso concreto del tempo di permesso.
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