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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05974/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a crediti iscritti per contributi previdenziali e premi assicurativi. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistente l'interesse ad agire in accertamento negativo dell'obbligo contributivo, aveva dichiarato prescritti i crediti INPS perché le cartelle e gli avvisi di addebito risultavano notificati al più tardi nel 2011 senza successivi atti interruttivi, e aveva dichiarato cessata la materia del contendere per i premi INAIL. Nonostante il totale o sostanziale esito favorevole nel merito, la Corte territoriale aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi per la presenza di asseriti contrasti giurisprudenziali sull'interesse ad agire contro l'iscrizione a ruolo e sull'impugnazione dell'estratto di ruolo. La ricorrente ha censurato solo questa statuizione, deducendo violazione degli artt. 91, 92 e 100 c.p.c. e sostenendo che non vi fosse alcun effettivo contrasto giurisprudenziale tale da giustificare la compensazione delle spese; in particolare, ha contestato la possibilità di motivare la compensazione con riferimento all'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo e alla deducibilità della prescrizione sopravvenuta mediante impugnazione del ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura sulle spese. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulla compensazione ex art. 92 c.p.c. è possibile solo nei limiti di un controllo negativo, senza sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Nel caso concreto la motivazione della Corte d'appello è stata giudicata puntuale, non apparente e coerente con la complessa evoluzione giurisprudenziale in materia di impugnazione dell'estratto di ruolo contributivo e di interesse ad agire, nonché con il successivo intervento legislativo che ha inciso sull'assetto della materia. Per tale ragione il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre compensato anche le spese del giudizio di legittimità nel rapporto con l'INAIL, ha dichiarato che non vi era luogo a provvedere sulle spese rispetto all'INPS che aveva solo conferito procura e rispetto all'agente della riscossione rimasto intimato, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge sulla regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla soccombenza e sulla regola generale di ripartizione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la compensazione è consentita in presenza di gravi ed eccezionali ragioni o di obiettiva incertezza sul diritto controverso; il controllo di legittimità è limitato a verificare che la motivazione non sia solo astratta o apparente.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di interesse ad agire.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come norma sul rito camerale in Cassazione.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sull'opposizione all'esecuzione avverso l'estratto di ruolo contributivo.

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Evocato come base della tutela contro l'iscrizione a ruolo e della possibilità di impugnare l'estratto di ruolo in certi casi.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte richiama la sopravvenienza normativa come decisiva nella rimeditazione dell'orientamento sull'impugnazione dell'estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    Norma introduttiva dell'art. 12, comma 4-bis, richiamata per spiegare il nuovo assetto legislativo.

  • art. 2697 c.c.

    Non citato espressamente nel testo, ma non rilevante ai fini della decisione; omesso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato implicitamente nella formula finale sul contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, la compensazione può essere sorretta dalla sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni o di un'obiettiva incertezza sul diritto controverso; il controllo della Corte di cassazione è solo esterno e non consente una nuova valutazione del grado di gravità o eccezionalità se la motivazione del giudice di merito è concreta e non meramente stereotipata.
  • L'obiettiva incertezza idonea a giustificare la compensazione delle spese può derivare da un quadro giurisprudenziale effettivamente frastagliato e da interventi normativi sopravvenuti che abbiano inciso sulla disciplina della tutela contro l'iscrizione a ruolo.
  • L'interesse ad agire in controversie relative a ruoli e crediti previdenziali va valutato alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale fino al momento della decisione, trattandosi di una condizione dell'azione dinamica.
  • Quando il giudice di merito richiama specificamente l'evoluzione del dibattito giurisprudenziale e la sopravvenienza legislativa per spiegare la compensazione, la motivazione non è apparente e resiste al sindacato di legittimità.
  • Il rigetto del ricorso comporta, ove dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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