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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05959/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall’applicazione, da parte della cassa previdenziale privatizzata, di un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico di un iscritto. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la trattenuta e condannato l’ente alla restituzione delle somme; la Corte d’appello aveva confermato. In Cassazione l’ente ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme di diritto e della Costituzione, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà deliberato dalla cassa in funzione dell’equilibrio finanziario e della sostenibilità del sistema; (2) in subordine, nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’applicabilità del contributo di solidarietà introdotto direttamente dall’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, almeno per gli anni 2012-2013; (3) ancora in subordine, violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che la pretesa del pensionato fosse soggetta a prescrizione quinquennale e non decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, secondo l’orientamento consolidato, le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre con atti regolamentari o deliberativi un contributo di solidarietà su pensioni già determinate: si tratta di un prelievo patrimoniale che può essere imposto solo dal legislatore, ai sensi dell’art. 23 Cost., e non rientra nei poteri dell’ente né nel rispetto del principio del pro rata. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia: la Corte d’appello aveva esaminato e respinto, almeno implicitamente, la tesi relativa all’applicabilità del contributo statale dell’1% per il 2012-2013; in ogni caso, la lettura proposta dalla cassa è stata reputata incompatibile con il dato letterale della norma, perché il contributo statale presuppone l’inerzia dell’ente nell’adottare misure di riequilibrio, non l’adozione di misure poi dichiarate illegittime. Infine, ha respinto il terzo motivo affermando che, quando è contestato l’ammontare della pensione per effetto di trattenute illegittime, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, che riguarda i ratei già liquidati e dovuti o le differenze da riliquidazione della pensione. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994

    richiamati dalla ricorrente per sostenere i poteri regolamentari della cassa, ma ritenuti non idonei a legittimare un contributo di solidarietà su pensioni già determinate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    invocato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che il contributo in questione non può essere introdotto dall’ente perché costituisce un prelievo patrimoniale riservato alla legge

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    richiamato in relazione alla disciplina della cassa, ma non ritenuto sufficiente a fondare il contributo

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato nel quadro normativo del ricorso

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    prevede, in via legislativa e solo in presenza dei presupposti previsti, misure di riequilibrio e, in difetto, un contributo di solidarietà dell’1% per gli anni 2012 e 2013; la Corte esclude che possa operare nel caso di misure adottate ma poi dichiarate illegittime

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con d.m. 14.07.2004

    norma regolamentare posta a base della delibera della cassa, ma non idonea a superare il limite dell’art. 23 Cost.

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge e non introdicibile da atti dell’ente

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la questione è stata decisa implicitamente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale opera solo per ratei pensionistici già liquidi ed esigibili; non per la riliquidazione dovuta per trattenute illegittime

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione

  • art. 2946 c.c.

    termine ordinario applicabile alla domanda di riliquidazione/restituzione nel caso di specie

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947

    riguarda la riliquidazione della pensione e i relativi ratei; non si applica alla ripetizione di trattenute illegittime su pensioni già determinate

  • art. 19, comma 3, L. n. 21/1986

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 3 Cost.

    esclusa la violazione prospettata con riguardo al regime prescrizionale

  • art. 38 Cost.

    richiamato nel terzo motivo

  • art. 380 bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta non accettata consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste

  • art. 96 c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente a somme equitativamente determinate in favore della controparte e della Cassa delle Ammende

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per la correzione della motivazione su questione di diritto, ove il giudice di merito abbia comunque raggiunto la soluzione corretta

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a sostegno del principio di economia processuale e ragionevole durata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con atti regolamentari o deliberativi un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
  • Il contributo di solidarietà previsto dal legislatore per le casse privatizzate opera solo nei presupposti espressamente stabiliti dalla norma; non è estensibile al caso in cui l’ente abbia adottato misure poi dichiarate illegittime, poiché ciò non equivale a inerzia o inattività.
  • In tema di pensioni, la prescrizione quinquennale riguarda i ratei già liquidi ed esigibili o le differenze da riliquidazione della prestazione; quando si controverte dell’illegittima trattenuta che incide sull’ammontare del trattamento, si applica la prescrizione ordinaria decennale.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato, anche implicitamente, la questione devoluta; la censura deve riguardare il reale vizio denunciabile e non una mera insufficienza motivazionale.
  • Quando il giudice di cassazione rileva che la decisione di merito ha comunque raggiunto la soluzione giuridica corretta, può correggerne la motivazione senza cassare la sentenza, in ossequio a economia processuale e ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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