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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05940/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, dipendente della società da molti anni, era stato licenziato per giusta causa a seguito di un addebito disciplinare consistente nell’aver rivolto a un collega espressioni offensive in presenza di un terzo dipendente. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento davanti al Tribunale, deducendo l’illegittimità del recesso sia per insussistenza del fatto sia per violazione delle garanzie procedurali disciplinari, chiedendo in via principale la tutela reintegratoria dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 e, in subordine, la tutela indennitaria dei commi 5 o 6. Il Tribunale aveva escluso l’illegittimità del licenziamento e aveva confermato solo l’indennità sostitutiva del preavviso; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto il fatto accertato ma sproporzionata la sanzione espulsiva, applicando la tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, L. n. 300/1970. In cassazione il lavoratore ha censurato: 1) la violazione dell’art. 18 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale applicato il comma 5 anziché il comma 4, sostenendo che, una volta esclusa giusta causa e giustificato motivo soggettivo, avrebbe dovuto operare la reintegrazione; 2) l’omesso esame di un fatto decisivo, che ha poi riqualificato come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello esaminato il motivo relativo alla pretesa errata contestazione disciplinare, in particolare al richiamo nell’atto espulsivo dell’art. 2105 c.c., mai contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, quanto al primo motivo, che la tutela reintegratoria attenuata dell’art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 presuppone che il fatto contestato sia insussistente oppure che il fatto sia espressamente previsto dal contratto collettivo o dal codice disciplinare come punibile con sanzione conservativa; nel caso concreto nessuna di queste ipotesi ricorreva, perché la Corte d’appello aveva soltanto ritenuto, sul piano della proporzionalità, che la condotta fosse meritevole al massimo di una sospensione disciplinare, senza che fosse indicata una specifica previsione collettiva di sanzione conservativa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia, rilevando che la sentenza d’appello aveva comunque affrontato il punto, qualificando il richiamo all’art. 2105 c.c. come mero errore materiale e precisando che l’addebito contestato non era mutato nel corso del procedimento disciplinare. Il ricorso è stato pertanto respinto con condanna del lavoratore alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 L. n. 300/1970

    La reintegrazione ex comma 4 opera solo se il fatto contestato è insussistente oppure se la condotta è espressamente punita dal contratto collettivo o dal codice disciplinare con sanzione conservativa; la sola sproporzione della sanzione, in assenza di tale previsione, conduce alla tutela indennitaria del comma 5.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato dal lavoratore come fonte di violazione procedurale disciplinare, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 2105 c.c.

    Il richiamo erroneo a tale norma nella lettera di licenziamento è stato qualificato dalla Corte d’appello come mero errore materiale, non idoneo a integrare un mutamento dell’addebito contestato.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, relativo alla dedotta violazione di legge sull’applicazione dell’art. 18 St. lav.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro originariamente invocato per censurare l’omesso esame di un fatto decisivo, poi riqualificato dalla Corte come vizio di omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice d’appello aveva comunque esaminato la questione della contestazione disciplinare.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel regime dell’art. 18 L. n. 300/1970, la tutela reintegratoria attenuata non discende dalla sola valutazione giudiziale di sproporzione della sanzione espulsiva: occorre che il fatto sia insussistente oppure che il contratto collettivo o il codice disciplinare prevedano espressamente per quella condotta una sanzione conservativa.
  • Se il giudice di merito accerta la sussistenza del fatto ma ritiene il licenziamento eccessivo rispetto alla gravità concreta, in mancanza di una tipizzazione collettiva della sanzione conservativa opera la tutela indennitaria e non la reintegrazione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza impugnata affronti la questione sostanziale dedotta, ancorché la motivazione la risolva in termini di errore materiale o di irrilevanza della circostanza lamentata.
  • Ai fini della validità della contestazione disciplinare, non assume rilievo decisivo un richiamo normativo erroneo nella lettera di licenziamento se l’addebito materiale contestato resta invariato e il lavoratore è stato posto in condizione di difendersi rispetto al fatto contestato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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