Cassazione Civile, Ordinanza n. 05975/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte ricorrente, già risultata vittoriosa in un precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza che aveva accolto il ricorso e liquidato le spese di merito e di legittimità a carico dell'INPS, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. deducendo che nel precedente provvedimento era stata omessa, per mero lapsus calami, la distrazione delle spese processuali in favore del difensore, pur essendo tale richiesta espressamente contenuta nelle conclusioni del ricorso originario sia per il merito sia per la legittimità. L'istanza mirava quindi a integrare l'ordinanza precedente inserendo la clausola di distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto la rettifica dell'ordinanza precedente n. 6769 del 2023, aggiungendo in motivazione e nel dispositivo la clausola di distrazione delle spese in favore dell'avvocata indicata, con annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. La Corte ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese del procedimento di correzione, qualificandolo come procedimento sostanzialmente amministrativo che non determina soccombenza.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
è il rimedio esperibile per correggere l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese anche rispetto alle ordinanze della Corte di cassazione
artt. 287 e 288 c.p.c.
disciplinano il procedimento di correzione degli errori materiali, ritenuto mezzo appropriato in caso di omissione della distrazione
art. 93 c.p.c.
la richiesta di distrazione delle spese del difensore, se omessa nel provvedimento per errore materiale, può essere integrata con correzione; il richiamo del secondo comma è collegato alla prova dell'avvenuto soddisfacimento del credito del difensore
art. 375, secondo comma, n. 4-bis, c.p.c.
ha fondato la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 288, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c.
impone l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento corretto
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese formulate dal difensore non integra una domanda autonoma e può essere emendata mediante correzione di errore materiale, non tramite ordinari mezzi di impugnazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile anche per correggere provvedimenti della Corte di cassazione, quando l'omissione dipenda da un lapsus calami e la richiesta risulti già ritualmente formulata nel giudizio definito dal provvedimento da correggere.
- La correzione dell'omessa distrazione delle spese non comporta una nuova regolazione del merito della lite, ma solo l'integrazione del provvedimento per renderlo conforme alla volontà decisoria già espressa.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale non si dà luogo a regolazione delle spese, poiché esso ha natura sostanzialmente amministrativa e non determina soccombenza tra le parti.
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