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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06054/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente portuale, in servizio da molti anni, aveva ricevuto contestazione disciplinare per assenza dal lavoro dal 12 al 15 agosto 2018, poi protrattasi fino al 27 agosto 2018. La società lo aveva licenziato per giustificato motivo soggettivo con effetti immediati, riconoscendo solo l'indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento sostenendo di aver chiesto e comunicato il congedo parentale; il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente la comunicazione tramite PEC del 6 luglio 2018 e ulteriori SMS dell'11-13 agosto 2018. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto del reclamo della società, valorizzando la mancata specifica censura su alcuni capi della decisione di primo grado. In cassazione la società deduceva: omessa pronuncia sul motivo di reclamo relativo alla mancata prova dell'invio e ricezione della PEC; violazione del d.P.R. n. 68/2005, degli artt. 2119, 1334 e 1335 c.c., del d.lgs. n. 82/2005 e degli artt. 24 e 35, lett. g), del CCNL porti; violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi. Il nucleo della censura accolto riguarda l'art. 24 del CCNL, che impone al lavoratore di presentare la richiesta di congedo parentale con un preavviso non inferiore a 15 giorni, salvo oggettiva impossibilità, con relativo onere di allegazione e prova in capo al lavoratore. La Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse omesso di considerare tale clausola collettiva e che gli SMS successivi non potessero comunque giustificare l'assenza sin dall'inizio del periodo contestato, ma al più dal momento corrispondente al preavviso minimo; ha quindi cassato con rinvio per accertare se la richiesta fosse stata tempestivamente comunicata e per regolare le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, limitatamente alla violazione dell'art. 24 del CCNL dei dipendenti dei porti; ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché verifichi l'avvenuta e tempestiva comunicazione della domanda di congedo parentale e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che gli SMS successivi potessero di per sé coprire retroattivamente l'assenza già iniziata, richiedendo invece il rispetto del preavviso contrattuale di 15 giorni, salvo prova dell'oggettiva impossibilità di comunicazione preventiva.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, nn. 3) e 4) c.p.c.

    sono stati dedotti error in procedendo, violazione di legge e motivazione apparente; la Corte accoglie il motivo solo nella parte relativa alla violazione della clausola collettiva

  • art. 24 CCNL dipendenti dei porti

    La richiesta di congedo parentale … dovrà essere presentata al datore di Lavoro, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni

    la clausola impone al lavoratore un onere di tempestiva comunicazione della richiesta di congedo parentale; l'assenza è giustificata solo se il preavviso minimo è rispettato o se è provata l'oggettiva impossibilità della comunicazione preventiva

  • art. 35, lett. g) CCNL dipendenti dei porti

    richiamato dalla ricorrente tra le norme collettive asseritamente violate, ma non è oggetto della ratio decidendi accolta

  • art. 2119 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo

  • art. 1334 c.c.

    richiamato in tema di efficacia della comunicazione/recesso

  • art. 1335 c.c.

    richiamato in tema di presunzione di conoscenza delle dichiarazioni dirette a una determinata persona

  • d.P.R. n. 68/2005

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova e validità della comunicazione via PEC

  • d.lgs. n. 82/2005

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai profili di comunicazione elettronica e documentazione informatica

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per lamentare la mancata valutazione delle risultanze processuali e l'omesso esame di fatti controversi

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla denunciata motivazione apparente/contraddittoria della sentenza impugnata

  • art. 18 L. n. 300/1970

    richiamato dal lavoratore per chiedere la tutela reale per insussistenza del fatto contestato

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo subordina la legittima astensione dal lavoro a un preavviso minimo, il rispetto di tale termine costituisce un fatto costitutivo della giustificazione dell'assenza e deve essere allegato e provato dal lavoratore.
  • Se la clausola collettiva prevede un'espressa eccezione per oggettiva impossibilità della comunicazione preventiva, anche tale impedimento deve essere specificamente allegato e provato da chi invoca la giustificazione dell'assenza.
  • La comunicazione tardiva della richiesta di congedo non può sanare retroattivamente l'assenza già iniziata, potendo al più giustificare il periodo successivo compatibile con il preavviso contrattuale richiesto.
  • In sede di legittimità la mancata considerazione di una clausola collettiva decisiva integra violazione di legge censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., quando essa è centrale per qualificare la condotta come giustificata o ingiustificata.
  • La tecnica della ragione più liquida non consente di prescindere dall'esame di una censura decisiva quando il relativo profilo è idoneo da solo a definire la controversia.
  • rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Lavoro a termine","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Ricorso per cassazione"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Buona fede e correttezza"]}]}】too long}】}��‍♀️‬}]}}]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]։}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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