Cassazione Penale, Sentenza n. 36974/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato condannato dal Tribunale di Foggia per ricettazione (capo 1), falsità materiale commessa da privato in atti pubblici aggravata dalla finalità di agevolare altro reato (capo 2) e falsità ideologica in atto pubblico commessa dal pubblico ufficiale per errore determinato dall’altrui inganno (capo 3). La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, aveva rideterminato la pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., sulla base della richiesta concorde delle parti. Con un unico motivo di ricorso, la difesa ha sostenuto che i reati dei capi 2 e 3, contestati come commessi il 2 ottobre 2015, fossero già prescritti prima della decisione d’appello, essendo trascorsi oltre dieci anni. In mancanza di prova certa della data di commissione, il termine avrebbe inoltre dovuto essere calcolato dal 16 luglio 2015, data del furto dell’autovettura i cui documenti erano stati falsificati. La difesa ha infine sostenuto che il concordato in appello non fosse rilevante ai fini della prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che all’imputato era stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica e che il procedimento era rimasto sospeso per complessivi 183 giorni: 60 giorni per un legittimo impedimento dell’imputato all’udienza del 18 ottobre 2022, differita al 14 febbraio 2023; altri 60 giorni per un ulteriore legittimo impedimento dell’imputato all’udienza del 14 febbraio 2023, differita al 16 maggio 2023; e 63 giorni per il legittimo impedimento del difensore all’udienza del 5 marzo 2024, differita al 14 maggio 2024. Aggiungendo tali periodi al termine prescrizionale di dieci anni, calcolato tenendo conto della recidiva, la prescrizione scadeva il 3 aprile 2026, dunque dopo la sentenza d’appello del 23 febbraio 2026. La Corte ha precisato che la richiesta di concordato del 22 febbraio 2025 prevedeva espressamente il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica, circostanza che non eliminava la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del termine prescrizionale. L’inammissibilità per manifesta infondatezza impediva inoltre la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e precludeva la dichiarazione della prescrizione eventualmente maturata durante il giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Vincenzo Salvatore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 648-bis (capo 1), 61, n. 2, 477 comma 1, 482 (capo 2), e 48, 480 cod. pen. (capo 3).
La disposizione identifica il reato del capo 1, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione sostanziale: la questione decisa riguarda la prescrizione dei reati dei capi 2 e 3 e l’inammissibilità del ricorso.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Vincenzo Salvatore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 648-bis (capo 1), 61, n. 2, 477 comma 1, 482 (capo 2), e 48, 480 cod. pen. (capo 3).
La disposizione è richiamata per identificare l’aggravante contestata al capo 2; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Vincenzo Salvatore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 648-bis (capo 1), 61, n. 2, 477 comma 1, 482 (capo 2), e 48, 480 cod. pen. (capo 3).
La norma è citata per indicare la qualificazione del reato del capo 2; la Corte non ne esamina gli elementi costitutivi.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Vincenzo Salvatore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 648-bis (capo 1), 61, n. 2, 477 comma 1, 482 (capo 2), e 48, 480 cod. pen. (capo 3).
La norma è richiamata quale disposizione incriminatrice del capo 2; non è oggetto di autonoma interpretazione nella decisione.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Vincenzo Salvatore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 648-bis (capo 1), 61, n. 2, 477 comma 1, 482 (capo 2), e 48, 480 cod. pen. (capo 3).
La norma è indicata nella contestazione del capo 3, ma la Corte non ne interpreta la portata: decide esclusivamente sulla prescrizione dedotta e sull’ammissibilità del ricorso.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 febbraio 2026, rideterminava, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la pena alla quale Vincenzo Salvatore era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 648-bis (capo 1), 61, n. 2, 477 comma 1, 482 (capo 2), e 48, 480 cod. pen. (capo 3).
La norma individua il reato contestato al capo 3; la pronuncia non affronta gli elementi costitutivi della falsità ideologica, ma solo la questione della prescrizione.
Si deve infatti rilevare che all’imputato era, stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica e che vi erano stati 183 giorni di sospensione del procedimento, per cui aggiungendo al termine di prescrizione di dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen. 183 giorni (e segnatamente: sessanta giorni per legittimo impedimento dell’imputato riconosciuto all’udienza del 18/10/2022, differita al 14/02/2023; sessanta giorni per ulteriore legittimo impedimento dell’imputato riconosciuto all’udienza del 14/02/2023, differita al 16/05/2023; sessantatré giorni per legittimo impedimento del difensore riconosciuto all’udienza del 05/03/2024, differita al 14/05/2024), si giunge alla conclusione che il detto termine veniva a scadenza in data 3 aprile 2026, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di appello datata, come detto, 23 febbraio 2026.
Il termine decennale di prescrizione è stato calcolato considerando la recidiva contestata e ritenuta e sommando i periodi di sospensione del procedimento; in concreto, la scadenza risultava successiva alla sentenza d’appello.
Si deve infatti rilevare che all’imputato era, stata contestata e ritenuta la recidiva reiterata e specifica e che vi erano stati 183 giorni di sospensione del procedimento, per cui aggiungendo al termine di prescrizione di dieci anni ex artt. 157 e 161 cod. pen. 183 giorni (e segnatamente: sessanta giorni per legittimo impedimento dell’imputato riconosciuto all’udienza del 18/10/2022, differita al 14/02/2023; sessanta giorni per ulteriore legittimo impedimento dell’imputato riconosciuto all’udienza del 14/02/2023, differita al 16/05/2023; sessantatré giorni per legittimo impedimento del difensore riconosciuto all’udienza del 05/03/2024, differita al 14/05/2024), si giunge alla conclusione che il detto termine veniva a scadenza in data 3 aprile 2026, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza da parte della Corte di appello datata, come detto, 23 febbraio 2026.
Nel calcolo della prescrizione la Corte ha tenuto conto della disciplina dell’art. 161 c.p. insieme al termine previsto dall’art. 157 c.p. e dei periodi di sospensione, concludendo che la prescrizione non era maturata alla data della sentenza d’appello.
Infatti, dalla richiesta di concordato datata 22 febbraio 2025, risulta che la richiesta prevedeva espressamente la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata e specifica, che deve essere quindi calcolata con riferimento al termine di prescrizione.
La richiesta concordata in appello prevedeva attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ma ciò non escludeva la recidiva dal calcolo del termine prescrizionale.
Deve essere quindi ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01).
Quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, non si instaura un valido rapporto d’impugnazione e la Corte non può dichiarare le cause di non punibilità dell’art. 129 c.p.p., compresa la prescrizione maturata durante il giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannate al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente privato alle spese processuali; quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa d’inammissibilità, può essere inoltre disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Per calcolare la prescrizione occorre considerare il termine applicabile tenendo conto della recidiva contestata e ritenuta e aggiungere i periodi di sospensione del procedimento; la prescrizione non è maturata se la scadenza così determinata è successiva alla sentenza impugnata.
- La previsione, nell’accordo di concordato in appello, di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva non comporta, secondo la decisione, che la recidiva sia espunta dal calcolo del termine di prescrizione.
- L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la dichiarazione delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p., inclusa la prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte privata ricorrente è condannata alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, può essere condannata anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36881/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36931/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36933/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36936/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36938/2026 del 21/10/2026
- Sentenza penale · 21 ott 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 36939/2026 del 21/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →