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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28781/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nei confronti di una sentenza di patteggiamento. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato nei cui confronti il GUP aveva applicato, su richiesta dell'interessato e con il consenso del pubblico ministero, un aumento di pena di 1 anno di reclusione ed euro 3.000 di multa in relazione a un precedente patteggiamento, per reati unificati sotto il vincolo della continuazione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione, assumendo che il giudice non avesse disposto il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; il motivo dedotto, fondato su un preteso vizio di motivazione e sul mancato proscioglimento, esulava da tali limiti. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la motivazione della sentenza richiamava gli atti di indagine e il verbale di sequestro di un consistente quantitativo di stupefacente, da cui risultava l'assenza dei presupposti per il proscioglimento, e che la scelta del rito speciale implicava rinuncia a contestare colpevolezza ed elementi circostanziali del reato.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo dei reati oggetto del patteggiamento e della successiva applicazione di pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità del proscioglimento; la Corte rileva che la doglianza non è deducibile con il tipo di ricorso proposto e che, comunque, non emergono i presupposti per il proscioglimento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli vizi espressamente previsti; il vizio di motivazione non rientra tra questi.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di immediata inammissibilità del ricorso quando il motivo non è consentito.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge; non è consentito dedurre un generico vizio di motivazione.
  • La doglianza relativa al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere proposta fuori dai limiti dei motivi consentiti contro il patteggiamento.
  • La scelta del rito speciale comporta una rinuncia implicita a contestare colpevolezza, elementi circostanziali del reato e valutazioni di merito incompatibili con il patteggiamento.
  • Se il motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento esula dai casi ammessi, la Cassazione deve dichiarare l'inammissibilità immediata del ricorso con le conseguenze economiche previste.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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