Cassazione Civile, Ordinanza n. 11806/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento di competenza e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.200 oltre euro 200 per esborsi, accessori e spese generali al 15%. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo opposto davanti al Tribunale di Bari. Gli opponenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza sostenendo l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del Tribunale delle Imprese ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003. Il resistente si è costituito con memoria tempestiva, eccependo la tardività della notifica del ricorso per regolamento e depositando documentazione attestante il mancato deposito del ricorso nei termini. La Corte, richiamando il consolidato orientamento secondo cui il regolamento di competenza è improcedibile se non depositato entro venti giorni dalla notificazione, ha ritenuto assorbente la mancanza del tempestivo deposito.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003
richiamato dai ricorrenti come base della dedotta competenza del Tribunale delle Imprese
richiamato in relazione al termine per la notificazione del ricorso per regolamento di competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è improcedibile se il ricorso non viene depositato nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.
- La tempestiva costituzione del resistente con memoria difensiva non sana la mancata osservanza del termine di deposito del ricorso per regolamento di competenza.
- In caso di improcedibilità del regolamento di competenza, il ricorrente va condannato alle spese in favore del resistente costituito.
- Quando ricorrono i presupposti processuali, il giudice deve dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa speciale.
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