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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32186/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una causa relativa a fondi e parti di un complesso edilizio sito in Palermo. Un proprietario confinante conveniva varie controparti chiedendo, tra l’altro, il risarcimento dei danni per infiltrazioni provenienti da un immobile vicino, la rimozione di uno stendibiancheria posto sulla ringhiera prospiciente la sua proprietà, la rivendica della comproprietà di una stradella condominiale di accesso al parcheggio interno, la rimozione di ostacoli e di una tettoia sulla stradella, nonché il riconoscimento di una servitù di attingere acqua da un pozzo. Le controparti, costituendosi, contestavano le domande e proponevano riconvenzionale di usucapione della stradella. Il tribunale rigettava le domande dell’attore e accoglieva la riconvenzionale di usucapione; la corte d’appello confermava. In cassazione il soccombente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla preliminare questione della asserita impossibilità per le nude proprietarie di usucapire, sostenendo che solo l’usufruttuaria avrebbe potuto vantare il possesso utile; 2) violazione degli artt. 2697 e 1158 c.c. per insufficienza di prova del possesso ventennale e per l’erroneo utilizzo di dichiarazioni provenienti da soggetti che, essendo parti del giudizio, non sarebbero stati idonei a testimoniare; 3) violazione degli artt. 246 e 102 c.p.c. per avere la corte valorizzato dichiarazioni di litisconsorti necessari ritenuti estranei alla lite; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese in favore dei terzi chiamati iussu iudicis. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ma ha accolto il secondo e il terzo, assorbendo il quarto, osservando che la prova dell’usucapione non poteva fondarsi sulle sole ammissioni o mancata contestazione provenienti da alcuni litisconsorti necessari, senza ulteriori elementi probatori idonei a dimostrare il possesso esclusivo ultraventennale; ha quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti indicati, ha dichiarato assorbito il quarto motivo sulle spese e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, rinviando alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. Il principio di diritto affermato è che la mancata specifica contestazione, o anche la puntuale ammissione di un fatto costitutivo del diritto, se proviene solo da alcuni dei litisconsorti necessari, non rende quel fatto incontroverso né esente da prova ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale del ricorrente in Cassazione; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la motivazione d’appello implicitamente affronta la questione del possesso utile

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma di deduzione del vizio processuale per omessa pronuncia

  • art. 2697 c.c.

    richiamato con riferimento al riparto dell’onere della prova sul possesso utile all’usucapione

  • art. 1158 c.c.

    richiamato quale base sostanziale dell’usucapione ventennale della proprietà

  • art. 246 c.p.c.

    invocato per contestare la capacità a testimoniare dei terzi chiamati, quali parti del giudizio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato in relazione ai litisconsorti necessari evocati nel giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza e causalità

  • art. 1102, secondo comma, c.c.

    richiamato nel ragionamento sulla incompatibilità tra possesso esclusivo e mero uso consentito ai comunisti

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    interpretato nel senso che la non contestazione o ammissione proveniente da alcuni soli litisconsorti necessari non rende il fatto incontroverso e non bisognoso di prova

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    richiamato per l’effetto caducatorio del capo sulle spese conseguente all’accoglimento dei motivi principali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

Massime di principio

  • In tema di usucapione, il possesso utile deve essere provato da chi lo allega con elementi idonei a dimostrare un esercizio pieno, esclusivo e corrispondente all’esercizio della proprietà, non essendo sufficienti meri atti di gestione o condotte equivoche.
  • La mancata contestazione, ovvero l’ammissione del fatto costitutivo, proveniente soltanto da alcuni dei litisconsorti necessari non basta a rendere quel fatto incontestato nei confronti di tutte le parti del giudizio, né esonera dall’onere della prova.
  • Quando la prova del possesso utile all’usucapione è tratta da dichiarazioni di soggetti coinvolti nel processo, il giudice deve verificare con rigore se tali dichiarazioni possano davvero valere come prova del fatto costitutivo oppure se necessitino di ulteriori riscontri esterni.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza, anche implicitamente, mostra di aver deciso sulla questione dedotta, quando la ratio decidendi è incompatibile con la tesi del ricorrente.
  • La cassazione con rinvio comporta la caducazione dei capi dipendenti, inclusa la regolazione delle spese, quando questi siano logicamente e giuridicamente subordinati ai capi cassati.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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