Cassazione Civile, Ordinanza n. 12556/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all'anno d'imposta 2007 nei confronti di un contribuente operante nel settore delle demolizioni e della sistemazione del terreno. Il contribuente aveva impugnato l'atto; il ricorso era stato rigettato in primo grado, mentre in appello la decisione era stata riformata solo parzialmente, ritenendo legittimo l'accertamento ai fini IRPEF ma non per le altre imposte. In cassazione l'Agenzia deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente affermato la mancata prova della notifica della C.A.D. relativa alla notifica dell'invito a esibire documentazione, nonostante tale prova fosse già in atti, comprensiva dell'avviso di ricevimento della raccomandata. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 del processo tributario e dell'art. 111 Cost., per motivazione meramente apparente. Il contribuente è rimasto intimato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che dagli atti risultava la prova dell'avviso di ricevimento della C.A.D. e che tale elemento era decisivo e controverso nel giudizio di merito. L'omessa considerazione di questo fatto da parte del giudice d'appello ha reso erronea la decisione di parziale accoglimento dell'appello del contribuente. Accolto il primo motivo, il secondo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di fatto decisivo oggetto di contestazione tra le parti
È censurabile la sentenza che non consideri un fatto decisivo, allegato e discusso tra le parti, la cui valutazione avrebbe potuto condurre a una decisione opposta.
motivazione priva di motivazione ovvero meramente apparente
La motivazione deve essere reale e intelligibile; una motivazione solo apparente integra vizio denunciabile in cassazione.
La norma è richiamata in combinazione con l'art. 132 c.p.c. e l'art. 111 Cost. per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.
art. 111 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è fondato il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza impugnata ometta di esaminare un documento o un fatto storico decisivo, purché il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la sua considerazione possa condurre a una diversa decisione.
- La prova della notificazione di un atto presupposto o di un passaggio procedimentale rilevante non può essere negata dal giudice di merito quando dagli atti risulti il relativo avviso di ricevimento o altra documentazione idonea, specie se ritualmente prodotta e riprodotta nel ricorso per cassazione.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per omesso esame di fatto decisivo, il secondo motivo che investe ulteriori vizi della motivazione può restare assorbito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile, quando il ragionamento decisorio non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice.
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