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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26336/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente previdenziale nei confronti dell'agente della riscossione per il riversamento di somme relative a crediti iscritti a ruolo nel 1999, rimasti insoluti e non riversati. L'opposizione dell'agente era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione e revocato il decreto. In cassazione l'ente creditore deduceva: 1) violazione della disciplina introdotta dall'art. 1, commi 527-529, della l. n. 228/2012, sostenendo che essa non fosse applicabile a una cassa privatizzata e che, comunque, comportasse una sostanziale espropriazione dei crediti; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione ex artt. 132 e 276 c.p.c.; 3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto assorbito il gravame incidentale dell'agente sulla asserita cessazione dei rapporti e sulla perdita del diritto al discarico per mancato invio tempestivo delle comunicazioni di inesigibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo ai propri precedenti in materia. Ha affermato che la disciplina dell'art. 1, commi 527-529, l. n. 228/2012 si applica anche alla cassa previdenziale privatizzata che riscuota mediante ruolo, perché incide sulla procedura di riscossione e non direttamente sul diritto di credito; inoltre la disciplina è ragionevole e non contrasta con Costituzione o diritto UE. Quanto ai motivi sulla motivazione e sull'omessa pronuncia, li ha ritenuti infondati perché non si era verificato l'esaurimento del rapporto per scadenza dei termini di inesigibilità: per i ruoli trasferiti a Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione vale una serie ininterrotta di proroghe specifiche del termine; in ogni caso, per ritenere esaurito il rapporto occorrerebbe la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione, con comunicazione di inesigibilità e/o provvedimento espresso di diniego del discarico, da impugnarsi davanti alla Corte dei conti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527-529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    la disciplina di annullamento dei ruoli più risalenti si applica anche alla cassa forense privatizzata che riscuota mediante ruolo; essa incide sulla procedura di riscossione e non sul diritto di credito, ed è ragionevole perché per i crediti minori evita l'antieconomicità della riscossione e per quelli maggiori non estingue il credito sottostante.

  • d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, artt. 1 e 2

    il richiamo serve a qualificare la cassa forense come ente privatizzato ma deputato a funzione pubblica previdenziale, idoneo a riscuotere mediante ruolo e soggetto alla disciplina speciale richiamata.

  • art. 19, d.lgs. n. 112 del 1999

    disciplina il termine per l'invio della comunicazione di inesigibilità; nel caso dei ruoli affidati ai soggetti pubblici della riscossione il termine è stato oggetto di proroghe ininterrotte.

  • art. 20, d.lgs. n. 112 del 1999

    per l'effettivo esaurimento del rapporto e la perdita del diritto al discarico è necessaria la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione, con comunicazione di inesigibilità e/o diniego espresso dell'ente creditore, impugnabile davanti alla Corte dei conti.

  • art. 59, comma 4-quater, d.lgs. n. 112 del 1999

    la Corte afferma che tale disciplina è inapplicabile al caso in esame perché riferita agli ex-concessionari privati e alle società private scorporate, non all'agente pubblico della riscossione e ai ruoli trasferiti nel gruppo Equitalia/Agenzia Entrate-Riscossione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la censura di nullità per difetto di motivazione è stata respinta perché la questione giuridica era già risolta in senso contrario alla ricorrente e il dispositivo era comunque conforme a diritto.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla motivazione; la Corte non ravvisa vizi decisori idonei a determinare nullità.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione, ma ritenuto non violato.

  • art. 112 c.p.c.

    non vi è omessa pronuncia, poiché la questione sollevata è comunque assorbita e infondata nel merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    indica i vizi di legittimità dedotti dalla ricorrente: violazione di legge e nullità della sentenza.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    regolano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina speciale che dispone l'annullamento dei ruoli più risalenti può applicarsi anche a un ente previdenziale privatizzato, se tale ente è autorizzato ex lege a riscuotere mediante ruolo e la norma incide sulla procedura di riscossione, non sul diritto di credito sostanziale.
  • L'annullamento del ruolo non equivale all'estinzione del credito sottostante: il credito può restare azionabile secondo l'ordinaria procedura, salvo diverse previsioni normative.
  • Per i ruoli affidati all'agente pubblico della riscossione e poi trasferiti ai soggetti del gruppo pubblico Equitalia e ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, le proroghe del termine per la comunicazione di inesigibilità devono considerarsi in continuità, con conseguente esclusione di una soluzione di continuità utile a far decadere i relativi rapporti.
  • L'esaurimento del rapporto tra ente creditore e agente della riscossione, con perdita del diritto al discarico, richiede il completamento della procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione; non basta invocare la sola scadenza del termine per la comunicazione.
  • Il diniego del discarico ha una propria sede di tutela e giurisdizione davanti alla Corte dei conti; non può essere surrogato automaticamente dall'azione monitoria promossa dall'ente creditore nel giudizio ordinario.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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