Cassazione Penale, Sentenza n. 19807/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., avendo riqualificato il capo A) e dichiarato non doversi procedere per difetto di querela, ha rideterminato la pena per il capo B) (art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) in un anno e quattro mesi di reclusione e 3.000 euro di multa. Il motivo dedotto è la violazione del divieto di reformatio in peius e il difetto di motivazione nella determinazione della pena: nonostante il venire meno del reato più grave tra quelli in continuazione, la Corte ha quantificato la pena per il reato residuo in misura pari o superiore a quella della precedente sentenza di appello (applicando peraltro una multa prima non inflitta) senza indicare i criteri di cui all'art. 133 c.p., né giustificare lo scostamento dal minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze perché riconsideri e ridetermini la pena per il reato di cui al capo B) in conformità ai principi richiamati: rispetto del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio, obbligo di motivare specificamente la quantificazione della pena secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e divieto di irrogare una pena più grave (per specie o quantum) di quella stabilita nella sentenza annullata, salvo i limiti edittali per il reato residuo. In sostanza la sentenza impugnata è annullata con rinvio per nuova determinazione della pena.
Norme richiamate
Prevede il giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione; la Corte ha operato in sede di rinvio ex questo articolo.
Norma alla quale è stata riqualificata la condotta originariamente contestata al capo A); la Corte di appello ha poi dichiarato non doversi procedere per difetto di querela.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa alla fattispecie di cui al capo B) (illeciti in materia di stupefacenti) per la quale è stata rideterminata la pena; la Corte di Cassazione ha ordinato una nuova determinazione in ossequio ai criteri di legge.
Criteri per la determinazione della pena: devono essere esplicitamente presi in considerazione dal giudice che ridetermina la pena; la mancata indicazione dei criteri applicati ha costituito vizio della motivazione.
Principio di divieto di reformatio in peius
Principio generale (consolidato nella giurisprudenza) per cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento promosso dal solo imputato, il giudice non può adottare una decisione più grave per l'imputato rispetto alla sentenza annullata; la Corte di cassazione ha ritenuto violato tale principio nella valutazione della Corte d'appello.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 13702 del 13/03/2007 - Santapaola)
Conferma il principio che il giudice di rinvio non può emettere sentenza più sfavorevole per l'imputato rispetto alla decisione annullata.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 9176 del 31/01/2024)
Affronta il caso del giudizio di rinvio dopo annullamento per il reato più grave in continuazione: il giudice non può irrogare pena più grave del provvedimento annullato, salvo rispetto del minimo edittale del reato satellite.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 32621 del 16/06/2009 - Amoriello)
Stabilisce che, una volta annullata la condanna per il reato più grave, il giudice di rinvio deve rideterminare la pena del reato residuo secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; non può semplicemente lasciare inalterata la pena comminata a titolo di continuazione se ciò non è coerente con i limiti edittali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio ex art. 627 c.p.p., se l'annullamento riguarda il reato più grave in continuazione, il giudice non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza annullata (divieto di reformatio in peius).
- La rideterminazione della pena per il reato residuo deve essere motivata esplicitando i criteri di cui all'art. 133 c.p. (reatticità, gravità, personalità, circostanze attenuanti o aggravanti, ecc.).
- Il giudice non è vincolato a mantenere la stessa misura applicata in precedenza a titolo di continuazione, ma non può comunque irrogare una pena più grave, né una pena complessiva che costituisca un peggioramento, salvo il rispetto dei limiti edittali.
- L'applicazione di una nuova sanzione pecuniaria (multa) già non inflitta in precedenza può costituire un peggioramento e deve essere evitata se determina un aggravio rispetto alla sentenza annullata promossa dall'imputato.
- Se la pena risultante dalla nuova quantificazione è prossima o inferiore al minimo edittale, il giudice deve valutare attentamente i criteri per evitare l'illegittimità della pena (pena inferiore al minimo edittale o aumento illegale).
- In caso di annullamento parziale promosso dal solo imputato, la Corte di rinvio deve sempre motivare puntualmente la scelta numerica della pena per evitare censure per difetto di motivazione o violazione dei principi consolidati dalla cassazione.
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