Cassazione Penale, Sentenza n. 19673/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva respinto il riconoscimento della continuazione tra più sentenze. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 81 cod. pen. (presunta unicitã del disegno criminoso) e censurava la motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p., sostenendo che le condotte (falsificazione di documenti, meccanismi truffaldini e occultamento di compensi nei redditi) tra loro omogenee e riconducibili alla stessa attivitã illecita dovevano configurare un unico piano criminoso; inoltre affermava che i redditi non dichiarati derivavano dalle stesse attivitã di truffa e falso già accertate.
La decisione
La Corte di legittimitã ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui mancavano gli indicatori necessari per riconoscere un disegno criminoso unitario: non si rilevava una programmazione originaria e specifica della pluralitã di reati, né un nesso consequenziale tale da farli ritenere parte di un unico progetto criminoso. La sentenza sottolinea che l'analogia dei reati, l'esercizio della stessa professione del reo o la coincidenza territoriale/temporale non sono di per sé sufficienti; ha inoltre osservato che la bancarotta e le complesse operazioni societarie erano estranee alla preordinazione delle condotte di truffa e falso verso i clienti. In conseguenza dell'inammissibilitã il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per l'irritualitã/colpa dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La continuazione richiede un medesimo, originario, disegno criminoso: non si confonde con la semplice propensione del reo a delinquere; è necessaria una programmazione iniziale della pluralitã di reati, almeno nelle linee generali.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Regole sulle motivazioni e sui vizi dell'atto impugnato che il ricorrente riteneva violati; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del merito fosse esaustiva e logica rispetto ai criteri richiesti.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma sostanziale richiamata nelle sentenze di merito relative all'omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi; utilizzata per contestare il reato fiscale relativo ai redditi non dichiarati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile; applicata per gravare il ricorrente delle spese e per giustificare la sanzione alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen. richiede l'esistenza di un progetto criminoso originario; non è sufficiente la mera analogia o somiglianza tra reati.
- Indicatori utili per riconoscere la continuazione: omogeneitã delle violazioni e del bene giuridico tutelato, contiguitã spazio-temporale, modalitã della condotta, causalitã e sistematicitã; tali elementi devono indicare una programmazione iniziale almeno nelle linee essenziali.
- La stessa professione del reo o il fatto che i reati producano proventi economici analoghi non bastano, da soli, a dimostrare un unico disegno criminoso.
- La distanza temporale e la complessitã degli episodi possono costituire indizi negativi: piã la separazione temporale è ampia e piã difficile è ritenere una preordinazione unitãria.
- La valutazione sull'esistenza della continuazione è principalmente di merito; la Corte di legittimitã verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e l'esistenza di evidenti vizi argomentativi.
- In via cautelativa, impugnazioni che ripropongono argomentazioni giã esaminate e respinte dal giudice di merito possono essere dichiarate inammissibili e sanzionate, con condanna alle spese e possibili ammende.
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