Cassazione Penale, Sentenza n. 19675/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli denunciando la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L.150/2022 e dal d.lvo 87/2024 e invocando la nuova disciplina speciale per i reati tributari (art.13 comma 3-ter d.lvo 74/2000), attesa l'estinzione integrale del debito tributario e la sua incensuratezza; inoltre ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato relativo al periodo di imposta 2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata relativamente al periodo di imposta 2012, disponendo che il giudice di merito valuti l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. alla luce dell'art. 13 comma 3-ter lett. b) d.lvo 74/2000 (in particolare dell'avvenuto adempimento integrale del debito secondo piano di rateizzazione concordato). Quanto al periodo di imposta 2011, la Cassazione ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione (maturata il 14/06/2024, tenendo conto di periodi di sospensione per complessivi 623 giorni) e ha annullato senza rinvio la sentenza sul punto, perché l'estinzione per prescrizione è un esito più favorevole dell'esclusione della punibilità.
Norme richiamate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; riformato dalla L.150/2022 che ha ridefinito il perimetro di applicabilità e ha introdotto la valutazione della condotta successiva al reato come elemento rilevante.
art. 13, comma 3-ter, lett. b) d.lvo 74/2000
ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici: b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria
L'integrale adempimento del debito secondo piano di rateizzazione concordato è un indice prevalente per riconoscere la non punibilità per particolare tenuità nei reati tributari.
d.lvo 87/2024
Ha riscritto la disciplina dell'art. 13 d.lvo 74/2000 introducendo disposizioni speciali sui casi di non punibilità per i reati tributari, che devono essere lette congiuntamente alle modifiche sostanziali apportate dalla L.150/2022 all'art.131-bis c.p.
L.150/2022
Ha riformulato l'art. 131-bis c.p., modificando i parametri di applicabilità della particolare tenuità e prevedendo la valutazione della condotta successiva al reato come elemento decisivo.
art. 2 d.lvo 74/2000
Norma che punisce l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; nel caso concreto la pena edittale minima in astratto è rilevante per determinare l'ammissibilità della causa di non punibilità.
Cass. Sez. 3, sent. n. 53905/2016
Giurisprudenza richiamata per affermare la natura sostanziale dell'istituto della particolare tenuità e la possibilità di applicare la disciplina favorevole anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma, se più favorevole.
Cass. Sez. 1, sent. n. 43700/2021
Principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è prevalente rispetto all'esclusione della punibilità per particolare tenuità, essendo l'estinzione un esito più favorevole per l'imputato.
Massime di principio
- L'integrale pagamento del debito tributario secondo un piano di rateizzazione concordato è un elemento molto rilevante e può determinare l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità nei reati tributari ex art.131-bis c.p., ai sensi dell'art.13 comma 3-ter lett. b) d.lvo 74/2000.
- La disciplina favorevole introdotta da L.150/2022 (art.131-bis) e dalle successive riscritture di materia tributaria (d.lvo 87/2024) può essere applicata anche a fatti anteriori quando la norma ha natura sostanziale e produce un risultato più favorevole per l'imputato.
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice deve dichiararne l'estinzione: tale esito è più favorevole rispetto al riconoscimento della non punibilità e quindi prevale.
- Nelle impugnazioni per reati tributari è strategico documentare l'avvenuto pagamento integrale e l'esistenza di un piano di rateizzazione concordato per ottenere la valutazione ai sensi dell'art.13 comma 3-ter d.lvo 74/2000.
- È essenziale verificare con attenzione il calcolo dei termini di prescrizione e delle eventuali sospensioni procedurali, perché la declaratoria di prescrizione può risolversi in esito più favorevole rispetto ad altre forme di estinzione o esclusione della punibilità.
- In presenza di nuove norme di favore, può essere opportuno chiedere il rinvio al giudice di merito per una nuova valutazione alla luce della disciplina aggiornata, qualora sussistano elementi di condotta successiva rilevanti.
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