Cassazione Penale, Sentenza n. 19676/2025 del 27/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria e mancata acquisizione di documentazione (lettera di licenziamento, sentenza di fallimento, rendiconto del curatore) ritenuta utile a dimostrare la grave crisi finanziaria della SMI srl; (2) violazione dell'art. 238-bis c.p.p. e norme correlate per la mancata presa in considerazione della sentenza irrevocabile del G.O.T. del Tribunale di Gorizia (assoluzione per omesso versamento del 2017) come prova; (3) errata applicazione e motivazione in relazione agli artt. 5 e 10-bis d.lvo 74/2000: la Corte avrebbe ritenuto il comportamento dell'imputato indicativo del dolo specifico di evasione nonostante la crisi aziendale e la perdita di commesse (Fincantieri), senza valutare adeguatamente la situazione di forza maggiore o l'impossibilità di adempiere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione della Corte di appello, ritenendo corretta la valutazione circa l'esclusione della rinnovazione istruttoria (documenti non nuovi o non decisivi), l'irrilevanza vincolante della sentenza irrevocabile acquisita e la non scriminabilità per crisi d'impresa nel reato di omesso versamento delle ritenute (somme vincolate). Pertanto resta efficace la sentenza di appello che aveva disapplicato la recidiva e rideterminato la pena in 1 anno e 4 mesi di reclusione con beneficio della sospensione condizionata; il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
codice di procedura penale
Disciplina la rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte può disporla discrezionalmente per prove già esistenti e deve disporla per prove sopravvenute; nel caso la Corte ha valutato correttamente che i documenti invocati non avevano carácter di novità o non erano decisivi, rendendo legittimo il rigetto.
codice di procedura penale
Consente l'acquisizione di sentenze irrevocabili ai fini probatori; la Corte ha ricordato che tali sentenze possono essere valutate come prova ma non vincolano il giudice del merito né impongono l'assoluzione.
decreto legislativo 74/2000
Riguarda il reato tributario dell'omesso versamento; la Corte ha ritenuto che la mera crisi di liquidità non esclude il dolo o la responsabilità quando non sia provata la non imputabilità dell'imprenditore e l'impossibilità assoluta di versare.
decreto legislativo 74/2000
Aggregazione di condotte fiscali e responsabilità: citato in relazione ai capi di imputazione e alla valutazione dell'elemento soggettivo; la Corte ha confermato la valutazione di dolo per le annualità contestate.
codice penale
Norma sulle scriminanti (causa di giustificazione). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la scriminante per il reato di omesso versamento in presenza di scelta di destinazione delle somme vincolate, salvo prova rigorosa che l'inadempimento sia non imputabile e inevitabile.
codice di procedura penale
artt. 125, 178, 187, 192, comma 3, 546 comma 1 lett. e), 585, 495, 190, 468, 493
Richiamate norme processuali relative all'assunzione e valutazione delle prove e alla disciplina dell'appello; la Corte ha applicato i principi di completezza della istruzione di primo grado, di limiti alla rinnovazione e di libero convincimento del giudice.
decreto legislativo 74/2000
Norme sanzionatorie e disposizioni applicate in sede di condanna; la Corte d'appello le aveva prese in considerazione nel rideterminare le misure applicate.
Massime di principio
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p. è ammissibile in via obbligatoria solo per prove sopravvenute e rilevanti; le prove già possedute in primo grado ma non acquisite devono essere valutate con particolare rigore e possono non essere ritenute decisive.
- L'acquisizione di una sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. può integrare prova a favore di una parte, ma non vincola il giudice del merito: spetta sempre al giudice valutare liberamente la rilevanza e l'incidenza sul fatto in contestazione.
- Il reato di omesso versamento delle ritenute non è normalmente scriminabile con la crisi d'impresa: le somme trattenute ai lavoratori sono vincolate e la loro diversa destinazione costituisce adempimento dovuto, salvo prova rigorosa che l'inadempimento sia totalmente non imputabile all'imprenditore e che siano state adottate tutte le misure idonee per evitare l'inadempimento.
- Per invocare l'esimente o l'assenza di dolo per cause connesse alla crisi aziendale è necessario produrre elementi specifici e temporali (dati di bilancio, flussi di cassa, momento dell'insolvenza, prove di tentativi di rimedio, relazione del curatore, comunicazioni ai creditori/istituti) e dimostrare l'imprevedibilità e l'estraneità della crisi rispetto alla sfera di dominio dell'imprenditore.
- In appello il sindacato sulla valutazione delle prove del primo grado è limitato: il rigetto di richieste istruttorie o la valutazione della non decisività di certi documenti è sindacabile in Cassazione solo se emerge una manifesta illogicità o omissione della motivazione.
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