Cassazione Penale, Sentenza n. 19682/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) dopo giudizio abbreviato. Il ricorrente articolava cinque motivi: (1) vizio di violazione di legge (art. 110 c.p.) e carenza di motivazione, sostenendo che la responsabilità fosse fondata solo sulla mera presenza senza prova del contributo causale o del concorso morale; (2) mancata riqualificazione nella fattispecie di minore entità (art. 73, comma 5 DPR 309/1990), nonostante la quantità e gli elementi indicherebbero piccolo spaccio; (3) vizio in relazione all'art. 116 c.p., per mancata valutazione delle deduzioni difensive sull'insussistenza degli elementi della norma; (4) omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., per assenza di comparazione dei contributi dei concorrenti; (5) vizio nell'applicazione dell'art. 99 c.p. (recidiva), con motivazione mancante o contraddittoria sul riconoscimento della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la conferma della responsabilità: dagli atti emergerebbe che il ricorrente materialmente riscuoteva il prezzo dagli acquirenti e li indirizzava al complice che consegnava la droga occultata; la quantità (88,8 g di cocaina), la qualità della sostanza e l'organizzazione dello spaccio escludevano la derubricazione per minima entità; l'art. 116 c.p. è stato escluso in considerazione del ruolo attivo e della consapevolezza dell'attività di spaccio; l'attenuante (art. 114) è stata disattesa dopo valutazione comparativa e richiamo ai precedenti del reo; la recidiva è stata ritenuta fondata sui precedenti specifici. Condanna del ricorrente alle spese processuali e rigetto del ricorso.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma applicata per la condanna: detenzione illecita ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la detenzione per la cessione in ragione della quantità, della qualità della sostanza e dell'organizzazione del traffico.
art. 110 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare il concorso di persone; la Corte ha ritenuto che non si trattasse di mera presenza ma di un ruolo attivo (riscossione del denaro e indirizzo degli acquirenti), idoneo a fondare la responsabilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sulla fattispecie di minore entità; la Corte d'appello ha escluso la derubricazione alla ipotesi minore valutando la quantità di cocaina, la qualità e l'organizzazione dello spaccio.
art. 116 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per ottenere una valutazione favorevole; la Corte ha escluso l'applicabilità ritenendo che il comportamento e il ruolo del ricorrente dimostrassero consapevolezza e partecipazione non compatibili con la norma invocata.
art. 114 cod. pen.
Richiesta di applicazione dell'attenuante per minore partecipazione; la Corte ha valutato e disatteso l'attenuante dopo analisi comparativa dei contributi e richiamo ai precedenti del reo.
art. 99 cod. pen.
Norma sulla recidiva: la Corte ha ritenuto correttamente riconosciuta la recidiva facendo riferimento ai precedenti specifici del condannato e al quadro concreto del fatto.
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo del fatto non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità: atti concreti (es. riscuotere denaro, indirizzare acquirenti) sono elementi probatori decisivi per ritenere la partecipazione al traffico di stupefacenti.
- La valutazione sulla derubricazione per 'minima entità' dipende dalla quantità di droga, dalla sua qualità e dall'organizzazione dell'attività; quantità rilevanti e modalità organizzate ostano alla configurazione del piccolo spaccio.
- Per escludere la responsabilità ai sensi di norme che richiedono assenza di consapevolezza o ruolo, è necessario fornire prova convincente dell'assenza di conoscenza o di contributo causale concreto; l'assenza di tali prove porta al rigetto delle eccezioni.
- L'applicazione di attenuanti basate sulla minore partecipazione richiede una comparazione motivata dei contributi dei partecipanti; la mancanza di tale comparazione normalmente impedisce il riconoscimento dell'attenuante.
- Il riconoscimento della recidiva può essere deciso sulla base dei precedenti specifici del reo e del contesto concreto del reato; la Corte tende a confermare la recidiva se i precedenti risultano pertinenti e documentati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19673/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19674/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19675/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19676/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19678/2025 del 27/05/2025
- Sentenza penale · 27 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19683/2025 del 27/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →