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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19674/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione del principio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. (che limita l'esecuzione cumulativa delle pene temporanee a un massimo di trent'anni) ritenendo che, avendo già scontato pene per complessivi circa trenta anni e ulteriori condanne pendenti, la pena complessiva residua dovesse essere ridotta entro il limite dei trent'anni. Denunciava l'erronea applicazione dell'art. 78 e un contrasto con l'art. 27 Cost., oltre a vizio motivazionale perché la Corte di appello non avrebbe tenuto conto della sommatoria delle condanne e avrebbe fondato il diniego sul timore che, rimesso in libertà, il ricorrente potesse commettere altri reati.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. si applica alle pene relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione (unità del rapporto esecutivo). Se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione o dopo la remissione in libertà, il cumulo da effettuare comprende la pena per il nuovo reato e la parte residua del cumulo precedente non ancora espimata, senza l'applicazione integrale del limite dei trent'anni previsto dall'art. 78. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non ha allegato la circostanza determinante per prospettare un'applicazione diversa (ossia che tutte le condanne fossero antecedenti al cumulo impugnato). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il principio moderatore (limite di trent'anni) si applica alle pene temporanee concorrenti relative a reati commessi anteriormente all'inizio della detenzione - unità del rapporto esecutivo. Non opera invece, nella sua globalità, quando il cumulo deriva da un reato sopravvenuto commesso durante o dopo l'espiazione, dovendosi procedere al cumulo parziale della residua parte di pena con quella inflitta per il nuovo reato.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'assenza di applicazione del criterio moderatore sarebbe contraria al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e alla funzione rieducativa. La Corte ha ritenuto che non vi sia elusione della funzione rieducativa nel caso di reato sopravvenuto che richiede una nuova risposta sanzionatoria e rieducativa.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella giurisprudenza per descrivere il cumulo parziale da eseguire (parte residua del cumulo precedente con la pena per il nuovo reato) quando il nuovo reato è commesso dopo o durante l'espiazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento invocato per il primo motivo di ricorso (inosservanza ed erronea applicazione di norme di diritto). La Cassazione ha ritenuto la questione manifestamente infondata.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Fondamento invocato per il secondo motivo (nullità/mancanza/manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha ritenuto non sussistente il vizio denunciato, attesa la mancata allegazione di fatti decisivi (antecedenza di tutte le condanne).

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha escluso l'ipotesi di esclusione della colpa e, pertanto, ha disposto il pagamento della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'art. 78 cod. pen. (limite di trent'anni) si applica per temperare il cumulo delle pene relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione (unità del rapporto esecutivo).
  • Se il condannato commette un nuovo reato durante l'espiazione o dopo la remissione in libertà, il cumulo della pena per il nuovo reato con la parte residua di pena precedente non è integralmente soggetto al limite dei trent'anni previsto dall'art. 78; si procede invece a un cumulo parziale (es.: art. 663 c.p.p.).
  • Per ottenere l'applicazione del criterio moderatore sul complesso delle pene, il ricorrente deve specificamente allegare e provare che tutte le condanne oggetto del cumulo siano antecedenti e rilevanti ai fini dell'art. 78; l'assenza di tale allegazione rende il ricorso inefficace.
  • Il comportamento successivo del condannato (nuovi reati dopo la detenzione) legittima una ulteriore risposta sanzionatoria e rieducativa e giustifica il mancato ampliamento dell'operazione moderatrice a tutte le pene cumulate nella vita.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese processuali e sanzioni (es. pagamento alla Cassa delle ammende); dunque valutare attentamente l'esistenza di elementi fattuali decisivi prima di proporre impugnazioni basate su interpretazioni ampie dell'art. 78.

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