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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19817/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da un avvocato contro due convenuti, uno a titolo di responsabilità contrattuale e l'altro a titolo di responsabilità aquiliana. In primo grado il tribunale aveva accolto le domande; in appello, la corte territoriale ha dichiarato la litispendenza nel rapporto tra l'appellato e la società, ritenendo identità di causa petendi e petitum rispetto a un diverso giudizio pendente davanti al giudice di pace, e ha accolto l'appello principale dell'altra convenuta rigettando la domanda nei suoi confronti. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo della società e omessa dichiarazione del giudicato interno formatosi sulla sentenza di primo grado nei suoi confronti, con richiamo agli artt. 112, 324, 327, 333, 334 c.p.c. e 2909 c.c.; 2) violazione delle norme sull'appello incidentale tardivo e sul giudicato, assumendo che le domande contro i due convenuti erano scindibili e riferite a rapporti diversi, per cui l'appello principale dell'altra parte non poteva far sorgere interesse della società a proporre impugnazione tardiva; 3) in subordine, errata dichiarazione di litispendenza tra due giudizi, con violazione degli artt. 39 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che mancavano identità di causa petendi e petitum e che la litispendenza non era stata provata. La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per notificazione asseritamente viziata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione preliminare della controricorrente sulla notificazione del ricorso, ritenendo valida la notifica eseguita presso il procuratore costituito poiché la sentenza di appello non era stata notificata. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando l'impugnazione principale incida sull'assetto di interessi derivante dalla sentenza oggetto di acquiescenza; nel caso concreto, però, i due convenuti erano stati condannati per titoli diversi, la statuizione di primo grado che escludeva la comunanza di imputazione del fatto illecito non era stata impugnata ed era passata in giudicato, e l'appello principale dell'altra convenuta non aveva rimesso in discussione l'assetto di interessi della società. Pertanto l'appello incidentale tardivo della società era inammissibile e la corte territoriale non poteva accoglierne le censure, neppure sulla litispendenza. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché il giudizio non poteva essere proseguito. Le spese di appello e di legittimità sono state compensate per le incertezze giurisprudenziali della materia.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente all'avvocato di difendersi personalmente nel giudizio di cassazione.

  • art. 330 c.p.c.

    in mancanza di notificazione della sentenza di appello, il ricorso per cassazione può essere notificato presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto.

  • art. 380-bis comma 1 c.p.c.

    la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente lamenta omessa pronuncia; la Corte, accogliendo il ricorso, considera decisiva la mancata corretta valutazione dell'appello incidentale tardivo.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulle statuizioni non impugnate.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per individuare la scadenza del termine lungo per impugnare la sentenza di primo grado.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato tra le norme sull'appello incidentale e sui termini di impugnazione.

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo nei limiti in cui l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza; non opera per ampliare soggettivamente il giudizio oltre i casi previsti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per affermare il passaggio in giudicato delle statuizioni non impugnate.

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla litispendenza tra due giudizi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la prova della litispendenza.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    la cassazione senza rinvio è disposta quando risulta che il giudizio non poteva essere proseguito.

Massime di principio

  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo se l'impugnazione principale incide sull'assetto di interessi derivante dalla sentenza cui la parte ha prestato acquiescenza; se tale interesse non sorge per effetto dell'appello principale, l'impugnazione tardiva è inammissibile.
  • Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo non può essere utilizzato per estendere soggettivamente il giudizio o per colpire parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione principale.
  • Quando una statuizione di primo grado non è impugnata tempestivamente, essa passa in giudicato interno e non può essere rimessa in discussione mediante un appello incidentale tardivo non consentito.
  • Se l'impugnazione è notificata in assenza di notificazione della sentenza impugnata, è valida la notifica eseguita presso il procuratore costituito o nel domicilio eletto per il giudizio.
  • La cassazione senza rinvio è possibile quando, per l'inammissibilità dell'impugnazione su cui si fonda la decisione di merito della corte territoriale, il processo non poteva essere ulteriormente proseguito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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