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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17589/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva svolto una verifica nei confronti di un'associazione culturale e, ritenendo che l'attività teatrale svolta avesse natura commerciale, aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con rettifica del reddito ai fini IRES. L'associazione e il suo legale rappresentante avevano impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR Basilicata. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la controversia risultava definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con inserimento dell'atto nell'elenco trasmesso ai sensi del d.l. n. 13 del 2023 e assenza di diniego allo stato; pertanto la Corte rilevava l'estinzione del processo. Il PG aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, ma la Corte non entrava nel merito per sopravvenuta estinzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della legge n. 197 del 2022, richiamando altresì l'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, convertito nella l. n. 41 del 2023. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ex art. 1, comma 198, della legge citata. È stato inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, perché la misura non si applica nei casi di estinzione e opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti regolarmente perfezionata e non sia intervenuto diniego nei termini previsti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la previsione si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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