Cassazione Civile, Ordinanza n. 17589/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva svolto una verifica nei confronti di un'associazione culturale e, ritenendo che l'attività teatrale svolta avesse natura commerciale, aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 con rettifica del reddito ai fini IRES. L'associazione e il suo legale rappresentante avevano impugnato l'atto, ottenendo accoglimento in primo grado e poi in appello. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso avverso la sentenza della CTR Basilicata. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, la controversia risultava definita mediante la procedura di definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con inserimento dell'atto nell'elenco trasmesso ai sensi del d.l. n. 13 del 2023 e assenza di diniego allo stato; pertanto la Corte rilevava l'estinzione del processo. Il PG aveva chiesto l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, ma la Corte non entrava nel merito per sopravvenuta estinzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 ss., della legge n. 197 del 2022, richiamando altresì l'art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, convertito nella l. n. 41 del 2023. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ex art. 1, comma 198, della legge citata. È stato inoltre escluso il pagamento del doppio contributo unificato, perché la misura non si applica nei casi di estinzione e opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 40, comma 3, d.l. n. 13 del 2023
La disposizione è richiamata come base per l'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, finalizzato a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
È richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 13 del 2023.
art. 1, commi 186 ss., L. n. 197 del 2022
La Corte vi riconduce la definizione agevolata della controversia che determina l'estinzione del processo.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
In presenza della definizione agevolata, il processo si estingue e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
L'estinzione è affermata in assenza di un diniego di definizione agevolata ai sensi di tale comma.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando risulti regolarmente perfezionata e non sia intervenuto diniego nei termini previsti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio, poiché la previsione si applica solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17515/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17516/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17517/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17518/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17519/2025 del 30/06/2025
- ordinanza_civile · 30 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 17520/2025 del 30/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →