Cassazione Penale, Sentenza n. 12956/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente era stata condannata dal Giudice di pace di Macerata il 15/02/2021 per la contravvenzione prevista dall'art. 10-bis del d.lvo n. 286/1998, commessa il 03/07/2019. Con ricorso per cassazione si denunciava la violazione dell'art. 103, comma 11, del decreto-legge n. 34/2020, atteso che la ricorrente aveva presentato domanda di "emersione" il 22/07/2020 (accolta il 16/02/2021 con rilascio di permesso di soggiorno). Si sosteneva che la presentazione della dichiarazione di emersione sospende i procedimenti penali per ingresso e soggiorno illegale e che, pertanto, il Giudice di pace avrebbe dovuto sospendere il procedimento fino alla definizione della procedura amministrativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio al Giudice di pace di Macerata, in diversa composizione. La motivazione è che, essendo stata prodotta prova della presentazione della dichiarazione di emersione, il Giudice di pace avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 103, comma 11, d.l. n. 34/2020; la mancata sospensione ha reso necessaria l'annullamento e il rinvio.
Norme richiamate
art. 10-bis, decreto legislativo n. 286/1998
Norma sulla contravvenzione per ingresso e soggiorno illegale contestata alla ricorrente; è il capo di imputazione per il quale era stata pronunciata la condanna in primo grado
art. 103, comma 11, decreto-legge n. 34/2020
La presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare determina la sospensione dei procedimenti penali relativi all'ingresso e al soggiorno illegale nello Stato; tale sospensione doveva essere disposta dal Giudice di pace e la sua omissione ha giustificato l'annullamento della sentenza
Massime di principio
- La presentazione della domanda di emersione ai sensi dell'art. 103, comma 11, d.l. n. 34/2020 impone la sospensione dei procedimenti penali per ingresso e soggiorno illegale fino alla definizione della procedura amministrativa; il difensore deve documentarne tempestivamente l'esistenza nel giudizio penale
- Se il giudice non dispone la sospensione nonostante la prova della domanda di emersione, tale omissione può costituire motivo di annullamento in sede di impugnazione
- La sospensione opera anche se la procedura amministrativa si conclude dopo la celebrazione del primo grado: l'elemento temporale rilevante è la presentazione della dichiarazione di emersione
- In casi analoghi la strategia difensiva utile è acquisire e produrre copia della domanda di emersione e di eventuali provvedimenti amministrativi (ricevute, comunicazioni, rilascio permesso) già in primo grado per ottenere la sospensione del procedimento
- Occorre verificare i limiti di applicazione dell'art. 103, comma 11 (tipologia di reati coperti, profili temporali e soggettivi) per stabilire se la sospensione sia effettivamente prevista nel caso concreto
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