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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00849/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di estorsione aggravata (capi A e C). L'appellante deduceva vizi di motivazione e qualificazione giuridica: sostiene che i fatti fossero una truffa e non un'estorsione perché l'anello sarebbe stato un regalo nell'ambito di una relazione affettiva; censurava la mancata acquisizione dei tabulati telefonici in appello che avrebbero provato i contatti con la persona offesa; contestava l'applicazione dell'aggravante per reato commesso ai danni di persona ultrasessantacinquenne (sostenendo che la norma aggravante non fosse vigente al tempo dei fatti) e l'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora (sostenendo che l'imputata era entrata in casa con il consenso della vittima e che in uno dei casi il pagamento era avvenuto in luogo pubblico).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi come inammissibili o infondati: ha confermato la correttezza della qualificazione in termini di estorsione (escludendo la sussistenza della truffa alla luce delle intercettazioni che rivelano richieste confessorie e la prospettazione di un male reale consistente nella mancata restituzione del bene) e ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata acquisizione dei tabulati (non trattandosi di prove sopravvenute). Ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sull'applicazione retroattiva dell'aggravante relativa alla persona ultrasessantacinquenne, conformandosi a precedente giurisprudenza sul rinvio tra art. 629 e art. 628 cod. pen. Tuttavia ha accolto il motivo relativo all'aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora, ritenendo che i giudici di merito abbiano applicato l'aggravante senza verificare il nesso funzionale tra il luogo (abitazione) e la condotta estorsiva: per il capo C) l'aggravante è chiaramente insussistente essendo il pagamento avvenuto in luogo pubblico; per il capo A) la motivazione è carente perché non ha accertato se e come il domicilio abbia agevolato la minaccia o la compressione della volontà della vittima. La Corte ha annullato la parte della sentenza relativa all'aggravante in luogo di privata dimora e ha disposto il rinvio alla Corte di appello per nuovo esame su tale punto; per il resto ha dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 624, comma 1, cod. pen.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    riferimenti al comma secondo e al rinvio all'art. 628

    Il rinvio operato dall'art. 629, comma secondo, va inteso alla luce delle modifiche intervenute e riferito al comma terzo dell'art. 628 (secondo la giurisprudenza), pertanto non giustifica l'applicazione in mala partem di regimi particolari di bilanciamento delle circostanze non previsti all'epoca dei fatti.

  • art. 628 cod. pen.

    richiamato per il regime delle aggravanti e del bilanciamento con le attenuanti

    La Corte richiama la distinzione tra i commi e chiarisce che il regime speciale di non comparabilità fra alcune aggravanti e attenuanti (previsto per la rapina) non si estende automaticamente all'estorsione nel silenzio normativo.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    La mancata acquisizione in appello di tabulati già esistenti in processuale non configura automaticamente violazione dell'art. 603: la riapertura dell'istruttoria in appello è obbligatoria solo per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.

  • art. 2 cod. pen.

    La censura per presunta applicazione di norma più sfavorevole sopravvenuta (violazione dell'art. 2) è stata ritenuta infondata alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale del rinvio tra art. 629 e art. 628; quindi non sussiste applicazione in malam partem della disciplina delle aggravanti.

  • art. 624 cod. pen.

    richiamato ai fini dell'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità

    La Corte dichiara l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai sensi del disposto citato, salvi gli effetti della parziale annullamento e rinvio sul punto specifico dell'aggravante "abitazione".

  • Principio di diritto formatosi nella sentenza (giurisprudenza)

    Nel delitto di estorsione, l’aggravante del fatto commesso in abitazione è configurabile quando il luogo sia stato concretamente utilizzato per agevolare la minaccia o la coartazione della volontà della vittima, non essendo sufficiente che la condotta o i suoi effetti si siano semplicemente verificati in tale contesto spaziale

    La Corte stabilisce che per l'aggravante "commesso in luogo di privata dimora" è richiesto un nesso funzionale concreto tra caratteristiche del domicilio e la facilitazione della minaccia o della compressione della libertà della vittima; l'applicazione automatica dell'aggravante è erronea.

Massime di principio

  • Distinzione truffa vs estorsione: se la richiesta di denaro si fonda sulla prospettazione di un male reale e imputabile all'agente (ad es. la mancata restituzione di un bene sottratto) e limita concretamente la libertà di autodeterminazione della vittima, la fattispecie è più propriamente estorsiva.
  • Valore probatorio delle intercettazioni: dichiarazioni o conversazioni intercettate che contengono ammissioni o riferimenti diretti al fatto hanno forte efficacia probatoria e possono prevalere su dichiarazioni testimoniali recessive, specie se prive di riscontri oggettivi.
  • Aggravante per luogo di privata dimora: non basta che l'evento si svolga nella casa della vittima; è necessario dimostrare in concreto che il domicilio abbia agevolato la minaccia o la compressione della volontà (es. isolamento, impossibilità di intervento, sfruttamento della vulnerabilità). In mancanza di tale nesso funzionale, l'aggravante non sussiste.
  • Prove in appello: la rinnovazione dell'istruttoria in appello è consentita principalmente per prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado; tabulati o prove già esistenti non ottengono automaticamente riapertura del dibattimento se non si dimostra la loro novità o imprescindibilità.
  • Applicazione di norme più sfavorevoli (art. 2 cod. pen.): la norma penale sopravvenuta che peggiora la posizione dell'imputato non va applicata retroattivamente; interpretazioni giurisprudenziali sui rinvii tra articoli devono essere esaminate per verificare l'effettiva rilevanza della novella rispetto al fatto storico.
  • Effetto del rinvio della Cassazione: l'annullamento parziale con rinvio obbliga la Corte d'appello a riesaminare specificamente il profilo indicato dalla Cassazione (qui: nesso funzionale tra domicilio e condotta estorsiva), valutando nuovamente aggravanti e il bilanciamento con eventuali attenuanti.

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