Cassazione Penale, Sentenza n. 44866/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per molteplici profili: 1) l'improcedibilità del reato di lesioni ascritto al capo 9) per difetto di querela in seguito alle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; 2) il difetto di querela anche per i reati di minaccia indicati nei capi 5, 6 e 10; 3) la mancata prova della configurabilità del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (capo 8) per assenza di «più persone» nel luogo; 4) la non idoneità della minaccia ad obbligare il pubblico ufficiale (capo 11) e la carenza probatoria circa i danneggiamenti (capi 2, 3, 4 e 7); 5) l'erronea applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., contestandone la sussistenza e il nesso eziologico con i reati commessi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte del ricorso e ha confermato la condanna per i reati di danneggiamento, minacce, oltraggio e altri reati contestati, nonché la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso per i capi indicati. Ha invece accolto il motivo relativo al capo 9) (lesioni personali) ritenendolo improcedibile per mancanza di querela alla luce delle modifiche normative: ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al capo 9). Per effetto dell'annullamento parziale la Corte ha rideterminato la quota di pena riferibile al capo annullato quantificandola in un mese (applicando il principio del favor rei) e ha disposto che il resto del ricorso fosse respinto. In sintesi: parziale accoglimento limitato al capo 9) con annullamento senza rinvio e rideterminazione parziale della pena; rigetto del ricorso per il resto.
Norme richiamate
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150
La novella ha introdotto la procedibilità a querela per il reato di lesioni personali lievissime (salvo specifiche circostanze aggravanti). In mancanza di una contestazione espressa di circostanze che rendono il reato procedibile d'ufficio, il giudice non può esercitare l'azione penale d'ufficio per tali lesioni.
Aggravante che qualifica l'uso del "metodo mafioso"; se contestata e ritenuta provata rende talune condotte ricadenti sotto l'influenza del gruppo criminale idonee a evocare la forza intimidatrice dell'associazione. Può incidere sulla procedibilità (anche rendendo procedibile d'ufficio l'illecito), ma la sua efficacia temporale può essere limitata a fatti successivi a specifiche entrate in vigore normative citate dalla Corte.
Art. 61, primo comma, n. 10 cod. pen.
Circostanza aggravante per fatti commessi contro un pubblico ufficiale; la sua contestazione deve essere espressa se si intende farne derivare effetti sulla procedibilità o sul trattamento sanzionatorio.
Prevedono forme aggravate di reati commessi contro pubblici ufficiali nell'adempimento delle funzioni; se richiamate esplicitamente possono rendere procedibile d'ufficio l'azione per i reati collegati.
Norma incriminatrice della minaccia; la Corte ha ricordato che, ove sia contestata anche l'aggravante 416-bis.1, la minaccia può essere perseguita anche senza la qualificazione di "grave" ove l'intimidazione derivi dall'associazione.
Reato di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto corretta l'interpretazione per cui ambienti penitenziari e celle non costituiscono una privata dimora e possono essere considerati luoghi aperti al pubblico ai fini della configurabilità del reato quando vi sia percezione uditiva da parte di altri.
La Corte ha osservato che l'effetto della previsione di cui all'art. 416-bis.1 in termini di procedibilità d'ufficio opera solo per fatti commessi successivamente all'entrata in vigore di tale legge, per effetto della disciplina transitoria richiamata.
Art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento parziale senza rinvio, di procedere alla rideterminazione della pena sulla base degli elementi di fatto già accertati; qui è stata quantificata in un mese la porzione di pena riferibile al capo annullato.
Massime di principio
- Se una norma recente ha trasformato un reato lievissimo in procedibile a querela, verificare sempre se nel capo di imputazione siano espressamente contestate aggravanti che possano rendere il fatto procedibile d'ufficio; in mancanza, il reato può essere improcedibile.
- L'aggravante del "metodo mafioso" richiede un'analisi contestuale (contenuto delle frasi, status dell'imputato, ambienti in cui le frasi sono proferite): anche riferimenti impliciti o il noto ruolo del reo possono essere ritenuti idonei a evocare la forza intimidatrice dell'associazione.
- In ambito penitenziario la configurabilità dell'oltraggio può essere valutata tenendo conto che celle e spazi dell'istituto non sono considerati domicilio privato del detenuto; la percezione uditiva da parte di altri può integrare la pluralità necessaria.
- In Cassazione non è possibile ottenere la riconsiderazione probatoria generale: i giudici di legittimità non rivalutano liberamente le prove se il motivo è una mera richiesta di rivalutazione fattuale senza specifiche doglianze di diritto.
- Se una parte della sentenza è annullata per vizio procedurale senza rinvio, la Cassazione può rideterminare la pena residua applicando il principio del favor rei e quantificando la porzione di pena riferibile al capo annullato.
- Quando si contesta la procedibilità per difetto di querela, occorre verificare anche la temporalità delle norme e la specifica contestazione in atto di eventuali circostanze aggravanti che incidono sulla procedibilità.
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