Sentenza del 03/11/2022 n. 10220 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione/ cartella relativa a tassa auto anno 2007; il ricorrente deduceva decadenza e prescrizione della pretesa per omessa notifica degli atti prodromici.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato assolvimento dell'obbligo di deposito nell'ufficio della Commissione dell'originale o di copia conforme dell'atto notificato entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 546/92. In particolare mancava l'attestazione di conformità della copia depositata con quella notificata e, nel processo telematico, il ricorrente ha depositato solo una ricevuta PDF priva dei file EML contenenti gli atti notificati, per cui la Commissione non ha potuto verificare la conformità. Poiché le parti convenute non si sono costituite, non poteva essere presunta la conformità; ne consegue l'inammissibilità. Nulla per le spese.
Norme richiamate
il ricorrente entro 30 giorni deposita l'originale del ricorso notificato ovvero copia consegnata o spedita; in caso di spedizione la conformità deve essere attestata; difformità determina l'inammissibilità
Richiede il deposito dell'originale o di una copia conforme entro 30 giorni; se la copia è inviata per posta/PEC la conformità deve essere attestata dal ricorrente; in mancanza, e in assenza di costituzione della controparte, il ricorso è inammissibile.
norme di coordinamento con il processo telematico e la notificazione via PEC
Nel processo telematico l'attestazione di conformità si realizza tramite la ricevuta di consegna in formato EML contenente i file digitali degli atti notificati; la semplice ricevuta in PDF non è idonea a dimostrare la conformità.
artt. 137 e ss. Codice di Procedura Civile
norme generali sulla notificazione degli atti processuali
Richiamate come regole sulla corretta notificazione da osservare anche nel contesto tributario; l'art. 22 coordina l'onere di deposito con le regole di notifica del CPC.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 6677/2017 (richiamata)
Giurisprudenza di legittimità che conferma il principio secondo cui l'inadempimento dell'onere di attestazione/deposito rende inammissibile il gravame; principio esteso anche al giudizio di appello.
Cass. Sez. 5, Sent. n. 1174/2010 e Cass. Sez. Trib. 4615/2008 (richiamate)
Ulteriori precedenti che consolidano l'orientamento sulla necessità dell'attestazione di conformità e sulle conseguenze dell'omissione.
Massime di principio
- Prima di introdurre il ricorso, depositare entro 30 giorni in segreteria l'originale o una copia conforme dell'atto notificato, come previsto dall'art. 22 D.Lgs. 546/92; il mancato deposito comporta inammissibilità se la controparte non si costituisce.
- Se la notifica è effettuata telematicamente (PEC), depositare la ricevuta di consegna in formato EML contenente gli allegati notificati; la sola ricevuta in PDF non permette alla Commissione di verificare la conformità.
- Se la controparte si costituisce e non eccepisce la difformità tra copia notificata e copia depositata, la conformità può ritenersi contestualmente accettata; l'assenza di costituzione impedisce questa presunzione.
- Gli aspetti formali di deposito e attestazione di conformità sono decisivi: anche, e soprattutto, quando il ricorso ha profili sostanziali solidi (es. decorrenze di prescrizione), l'inosservanza delle formalità può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Conservare sempre copia integrale degli invii telematici (file EML o originali della PEC) e delle ricevute postali/di raccomandata per poterli depositare in segreteria su richiesta o entro i termini prescritti.
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