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Sentenza

Sentenza del 03/11/2022 n. 4838 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Finanza locale - Ici - Imu - Immobile sottoposto a sequestro - Presupposto impositivo - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha ritenuto che, durante il periodo in cui il bene è stato effettivamente sottratto al proprietario per sequestro e non è stato dimostrato il ripristino del possesso, manca il presupposto impositivo dell'Imu. Di conseguenza l'obbligo tributario relativo al periodo di sequestro non sussiste.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'immobile è stato sottoposto a sequestro con conseguente spoglio del bene a carico del proprietario. Si è valutato se, in tale situazione, sussista il presupposto impositivo dell'Imu: la sottrazione del possesso, senza prova che il proprietario abbia riacquistato il materiale possesso, determina l'impossibilità giuridica e fattuale per il legittimo possessore di esercitare il rapporto materiale con la cosa e quindi il venir meno del presupposto impositivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 504/1992, art. 2

    L'art.2 viene interpretato nel senso che il presupposto impositivo è collegato al possesso e all'effettiva disponibilità del bene; la perdita del possesso per causa di sequestro esclude tale presupposto fintantoché perdura l'impossibilità di esercitare materialmente i diritti sul bene.

  • Cass. 31783/2021 (giurisprudenza contrastante)

    Segnalata come orientamento contrario: esistono decisioni che ritengono diversamente il mantenimento dell'imposizione in particolari situazioni. La sentenza qui esaminata però si discosta da tale orientamento, valorizzando la concreta impossibilità di utilizzo del bene.

Massime di principio

  • La tassazione Imu è collegata non solo alla titolarità formale della proprietà ma anche alla possibilità concreta di esercitare il possesso e la disponibilità materiale del bene; se il proprietario è privato del possesso per sequestro e non può ripristinarlo, l'Imu non è dovuta per il periodo interessato.
  • È onere dell'amministrazione impositiva dimostrare che il presupposto impositivo persiste nonostante il sequestro (es. prova che il proprietario ha mantenuto la disponibilità o ha ricostituito il possesso).
  • In situazioni in cui il bene, pur formalmente sottoposto a sequestro, rimane comunque fruibile o produce reddito (es. locazione proseguita tramite amministratore giudiziario), l'imposizione può trovare comunque applicazione: va valutata la concreta disponibilità e il godimento economico.
  • Occorre distinguere tipi di provvedimenti (sequestro preventivo, sequestro conservativo, confisca, requisizione) e la loro portata: l'effetto sul presupposto impositivo dipende dall'effettiva incapacità del proprietario di esercitare il possesso.
  • Per tutelarsi, il contribuente deve documentare lo stato di spossessamento (provvedimento di sequestro, divieti di accesso, atti che dimostrino la gestione da parte di terzi) per ottenere l'esenzione relativa ai periodi interessati.

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