Sentenza del 03/11/2022 n. 655 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
IMU - Esenzione - Per abitazione principale si intende il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato accolto. Il giudice d'appello, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, ha ritenuto illegittime le disposizioni che vincolavano l'esenzione alla residenza e dimora abituale dell'intero nucleo familiare; ha pertanto annullato l'avviso di accertamento emesso dalla RISCO e ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IMU relativo alle rate 1^ e 2^ dell'anno 2015 per mancato riconoscimento dell'esenzione per abitazione principale; l'ente aveva ritenuto insussistente il presupposto perché il coniuge della ricorrente aveva residenza anagrafica e dimora abituale in altro comune (Casacanditella), mentre la ricorrente risiedeva e dimorava a Francavilla al Mare.
Norme richiamate
D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 2 (testo censurato)
per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima tale formulazione perché subordinava l'esenzione alla residenza/dimora di tutto il nucleo familiare anziché del solo possessore; la norma è stata riscritta nel senso che conta la residenza e la dimora abituale del possessore.
Legge n. 160/2019, art. 1, comma 741 (testo censurato)
per abitazione principale si intende l'immobile ... nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Analogamente ritenuta illegittima nella parte in cui limita l'agevolazione in ragione della residenza/dimora dell'intero nucleo familiare; secondo la Corte l'agevolazione spetta se il possessore dimora e risiede abitualmente nell'immobile, indipendentemente dalla situazione degli altri componenti.
Sentenza Corte costituzionale n. 209/2022
riscrive la definizione di abitazione principale come il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia
Fondamento decisivo del rigetto dell'avviso di accertamento: la Corte ha eliminato la regola che collegava l'esenzione alla residenza dell'intero nucleo familiare e ha affermato la prevalenza della situazione personale del possessore.
Codice civile, artt. 143, 144 e 45
Richiamati dalla sentenza costituzionale per spiegare che l'obbligo di coabitazione tra coniugi o le norme sulla residenza familiare non escludono la possibilità di residenze disgiunte e dunque non possono giustificare la perdita dell'agevolazione per il possessore che abita nell'immobile.
D.Lgs. n. 23/2011, art. 2, comma 10, lett. c), punto 2
Richiesto come strumento a disposizione dei comuni per verificare la veridicità delle dichiarazioni di dimora abituale (accesso a dati su utenze elettriche, idriche, gas) e dunque per prevenire abusi senza limitare per principio le agevolazioni.
Massime di principio
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l'esenzione IMU per abitazione principale va valutata sulla base della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore (soggetto passivo), non sulla residenza/dimora dell'intero nucleo familiare.
- Se il proprietario dimora e risiede abitualmente nell'immobile, ha diritto all'esenzione anche se il coniuge o altri membri del nucleo hanno residenza e dimora altrove (separazioni di fatto, lavoro, ecc.).
- L'onere di prova sulla dimora e residenza abituale rimane rilevante: il contribuente deve essere in grado di documentare la sua effettiva dimora (iscrizione anagrafica, elementi fattuali come utenze, dichiarazioni), mentre il Comune può utilizzare strumenti di verifica (accesso a dati delle utenze, controlli amministrativi).
- Il timore antielusivo non giustifica automaticamente la limitazione dell'agevolazione: eventuali abusi devono essere contrastati con controlli mirati e prove concrete, non con limitazioni che discriminano il possessore che effettivamente risiede nell'immobile.
- In contenzioso IMU: richiamare la giurisprudenza costituzionale e presentare prove della dimora/residenza abituale del possessore è la strategia principale per ottenere il riconoscimento dell'esenzione; in presenza di provvedimenti esecutivi è opportuno chiedere la sospensione dell'esecutività.
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