Sentenza del 03/11/2022 n. 3352 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Accertamento - Sanzioni - Irrogazione - A carico del professionista - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza di primo grado che aveva annullato l'atto di contestazione a carico del commercialista Sarri. L'accertamento contestava il concorso del professionista nelle violazioni tributarie poste in essere dalla società C.I.S. TRASPORTI SNC e da altri suoi assistiti, attraverso l'inserimento in dichiarazione di dati non veritieri finalizzati all'abbattimento del reddito imponibile e/o alla creazione di crediti d'imposta inesistenti; il professionista risultava altresì soggetto che aveva trasmesso le dichiarazioni fiscali.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (Calabria) ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando fondata la pretesa tributaria nei confronti del professionista. La Corte ha ritenuto provato il concorso del Sarri nella condotta illecita del cliente, quantomeno per colpa, sulla base dell'attività professionale svolta (predisposizione/trasmissione delle dichiarazioni e riscontro di dati non veritieri riportati nell'avviso di accertamento). Sono state inoltre liquidate le spese di giudizio a favore dell'Agenzia, con gli importi dettagliati in sentenza e applicata la riduzione del 20% prevista per l'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 9 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma è stata richiamata come base per l'irrogazione di sanzioni a soggetti che concorrono nelle violazioni tributarie; il tribunale ha ritenuto applicabile il disposto per ravvisare la responsabilità del professionista che ha partecipato alla predisposizione/trasmissione di dichiarazioni con dati non veritieri.
art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata applicata per ridurre del 20% le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione finanziaria vincente.
D.M. 55/2014
Utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali in favore dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La predisposizione o la trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte del professionista, se accompagnata dall'indicazione di dati non veritieri finalizzati a ridurre il carico fiscale, può integrare il concorso del professionista nella violazione tributaria almeno per colpa.
- La sussistenza del requisito soggettivo della colpa può essere desunta dalla funzione tecnica svolta dal professionista e dal fatto che abbia materialmente assistito nella compilazione della dichiarazione riportante dati falsi.
- Anomalie ripetute e diffuse riscontrate su più clienti dello stesso studio costituiscono elemento rafforzativo utile a fondare l'accertamento della partecipazione del professionista, ma anche singoli documenti che provino l'assistenza effettiva alla compilazione possono essere sufficienti.
- Per il professionista è cruciale conservare documentazione, incarichi scritti, pareri e tracce delle attività svolte (evidenziando le istruzioni date al cliente) per potersi difendere dalla contestazione di concorso nelle violazioni.
- Per l'Amministrazione, controlli incrociati tra posizioni fiscali e metadata delle trasmissioni telematiche rappresentano strumenti utili per dimostrare la partecipazione professionale alle violazioni.
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