Cassazione Penale, Ordinanza n. 35115/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza del 10 marzo 2026 del GIP del Tribunale di Brescia, che aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena di cinque anni di reclusione e 23.000 euro di multa per i reati contestati ai capi A) e B), uniti dalla continuazione, di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La pena era stata determinata previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata e applicazione della riduzione per il rito. Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul controllo dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse esplicitato il percorso logico-giuridico che aveva condotto a escludere il proscioglimento. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi tassativi per i quali è consentito ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il motivo relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla carenza di motivazione sul relativo vaglio è estraneo al perimetro tassativo stabilito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., applicabile alla richiesta di patteggiamento e all'impugnazione successive al 3 agosto 2017. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito. La sentenza di patteggiamento e la pena applicata restano ferme.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a Kazani Hysen la pena di anni 5 di reclusione ed euro 23.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, co.1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, uniti per continuazione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito prescelto.
La norma è indicata come una delle disposizioni incriminatrici per le quali era stata applicata la pena concordata; la decisione di legittimità non esamina nel merito la configurabilità del reato.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
La sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a Kazani Hysen la pena di anni 5 di reclusione ed euro 23.000 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, co.1, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, contestati ai capi A) e B) dell'imputazione, uniti per continuazione, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e con la riduzione per il rito prescelto.
La norma è indicata come disposizione relativa all'aggravante contestata, ritenuta equivalente alle attenuanti generiche nella determinazione della pena; la Cassazione non ne rivaluta i presupposti.
A far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena è ammesso esclusivamente per le categorie di motivi enumerate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
A far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
La disposizione limita tassativamente il ricorso per cassazione contro il patteggiamento ai motivi concernenti la volontà dell'imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.
Nel regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non è autonomamente proponibile in cassazione contro una sentenza di patteggiamento il motivo relativo alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla motivazione sul relativo controllo.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
La manifesta inammissibilità ricadente nella previsione normativa può essere dichiarata senza formalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.
Alla declaratoria di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, salvo l'assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel regime introdotto dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: vizi relativi alla volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Non è ricorribile per cassazione, contro una sentenza di patteggiamento soggetta al regime dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o alla carenza di motivazione sul relativo vaglio, poiché non rientra nei motivi tassativi consentiti.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso può essere dichiarata senza formalità nei casi previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; alla declaratoria conseguono le spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero per mancanza di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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