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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25620/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la rettifica del classamento catastale di aree e impianti situati nel porto di Genova, dichiarati dalla società in categoria E/1 con DOCFA presentato il 21 agosto 2012 e riclassificati dall’Agenzia delle Entrate in categoria D/8. I beni, comprendenti capannoni, spogliatoi e servizi, erano destinati al deposito temporaneo e alla custodia di merci provenienti dall’estero e sdoganate nel porto. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza n. 1432/2019 depositata il 4 dicembre 2019, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto l’impugnazione dell’amministrazione e mantenuto la categoria E/1, valorizzando la destinazione portuale delle aree e la ritenuta mancanza di autonoma capacità reddituale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi per violazione di legge. Con il primo ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006 e dell’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205/2017, sostenendo che la disciplina introdotta nel 2017, che consente dal 1° gennaio 2020 il classamento in E/1 di determinate aree e depositi portuali, non poteva essere applicata retroattivamente alla dichiarazione del 2012 e che, secondo la disciplina previgente, gli immobili commerciali o industriali dotati di autonomia funzionale e reddituale non erano classificabili nei gruppi E. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, dell’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 40 del d.P.R. n. 1142/1949, contestando che i beni fossero privi di autonomia reddituale e sostenendo che le aree dovessero essere classificate in D/8 in ragione della loro destinazione commerciale e strumentale alle operazioni di trasporto. La società aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, la novità del primo motivo e la formazione di un giudicato interno sull’accertamento fattuale della mancanza di autonoma redditività; le eccezioni sono state disattese.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società: la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non rende improcedibile il ricorso quando il fascicolo non è necessario per decidere le questioni; il primo motivo non era nuovo, poiché poneva una questione di puro diritto che non richiedeva un preliminare accertamento di fatto; non si era formato un giudicato interno, perché le censure investivano la corretta sussunzione dei fatti nella disciplina catastale e non la ricostruzione materiale delle caratteristiche dei beni. Ha quindi esaminato congiuntamente e accolto entrambi i motivi. La categoria catastale E è incompatibile con l’impiego dell’immobile per attività commerciale o industriale dotata di autonomia funzionale e reddituale; per le aree portuali la classificazione non dipende dalla mera localizzazione nel porto né dal carattere di pubblico interesse dell’attività, ma dalla destinazione funzionale e produttiva del bene e dall’esercizio dell’attività secondo parametri economico-imprenditoriali. La disciplina della l. n. 205/2017 che prevede il classamento in E/1 di determinate aree portuali opera dal 1° gennaio 2020 e non giustifica l’applicazione retroattiva al classamento oggetto di causa. La Corte ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

    La disposizione esclude dal gruppo catastale E gli immobili o porzioni di immobili destinati a usi commerciali, industriali, a ufficio privato o ad altri usi quando presentino autonomia funzionale e reddituale. Per le aree portuali occorre verificare la funzione e l’attività effettivamente riferibili al bene, non limitarsi alla sua ubicazione.

  • art. 1, comma 578, l. n. 205/2017

    Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto dell'art. 1, comma 578, della l. 27 dicembre 2017 n. 205 (norma fatta oggetto di istruzioni applicative con circolare emessa dall'Agenzia delle Entrate il 2 luglio 2019 n. 16/E), secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte e i relativi depositi strettamente funzionali (in base all'autorizzazione rilasciata dall'autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali «costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati».

    La previsione che consente il classamento in E/1 delle banchine, delle aree portuali scoperte e dei depositi strettamente funzionali ai servizi portuali non elimina, per il periodo precedente alla sua efficacia, i criteri previgenti fondati sulla destinazione e sull’autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 1, comma 579, l. n. 205/2017

    Si tratta, infatti, di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, con decorrenza dall' 1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l'aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (art. 1, comma 579, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205).

    La nuova disciplina e gli effetti delle procedure di aggiornamento o revisione catastale decorrono dal 1° gennaio 2020 e non sono applicabili retroattivamente ai classamenti anteriori.

  • art. 8 d.P.R. n. 1142/1949

    Ai sensi dell’art. 8 del d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

    La categoria D comprende immobili a destinazione industriale o commerciale con capacità reddituale assoggettabile a imposta, quando non siano suscettibili di una diversa destinazione senza radicali trasformazioni.

Massime di principio

  • Per il classamento catastale di aree e immobili portuali non è decisiva la sola localizzazione in porto né la natura di pubblico interesse dell’attività svolta: occorre valutare la destinazione funzionale e produttiva del bene e verificare se esso sia impiegato per attività commerciale o industriale secondo parametri economico-imprenditoriali.
  • La classificazione nel gruppo E è incompatibile con l’impiego per usi commerciali o industriali quando l’immobile presenti autonomia funzionale e reddituale; la natura pubblicistica del servizio o la concessione demaniale non escludono, di per sé, lo svolgimento di un’attività lucrativa e autonomamente reddituale.
  • La disciplina introdotta dall’art. 1, commi 578 e 579, della l. n. 205/2017 per il classamento in E/1 di determinate aree portuali opera dal 1° gennaio 2020 e non può essere applicata retroattivamente a classamenti anteriori.
  • La censura per violazione di legge può contestare la sussunzione del fatto materiale nella fattispecie normativa senza rimettere in discussione l’accertamento delle caratteristiche materiali del bene, quando la critica riguarda la disciplina giuridica applicata.
  • La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice di merito non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione se l’esame del fascicolo non è necessario per risolvere le questioni dedotte.
  • Una questione giuridica nuova in cassazione non è inammissibile per novità quando la sua soluzione non richiede un preliminare accertamento di fatto e può essere scrutinata sulla base delle deduzioni delle parti e della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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