Cassazione Civile, Ordinanza n. 04873/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una creditrice aveva promosso espropriazione presso terzi nei confronti di un ente debitore, pignorando crediti asseritamente dovuti da due terzi pignorati, tra cui una amministrazione regionale e una banca. Entrambi i terzi avevano reso dichiarazioni negative; la creditrice aveva quindi contestato tali dichiarazioni, sostenendo che l’ente pubblico avesse emesso mandati di pagamento dopo la notifica del pignoramento. Il giudice dell’esecuzione aveva però rigettato la richiesta ritenendo che l’atto di contestazione non contenesse i requisiti minimi necessari, in particolare le ragioni della contestazione e il fatto costitutivo dell’obbligo del terzo. La successiva opposizione agli atti esecutivi era stata rigettata dal tribunale, che aveva condiviso l’idea dell’irritualità dell’atto introduttivo del subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo. Nel ricorso per cassazione la creditrice deduceva: violazione dell’art. 549 c.p.c. e nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame del contenuto della contestazione; erronea affermazione della mancata evocazione di una parte necessaria e dell’inutilizzabilità dei documenti; mancata applicazione analogica dell’art. 164 c.p.c. per consentire l’integrazione della contestazione; erronea irrilevanza dei mandati di pagamento prodotti; illegittima statuizione sulle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché, per vari profili, non rispettavano i requisiti di specificità, autosufficienza e interesse: mancava l’esposizione adeguata del contenuto dell’atto di contestazione e degli atti processuali rilevanti; alcune argomentazioni della sentenza impugnata erano meramente ad abundantiam e quindi non decisivi ai fini del sindacato di legittimità; le censure sul diniego di applicazione dell’art. 164 c.p.c. e sulla valutazione dei mandati di pagamento erano formulate in modo oscuro o comunque rivolte contro passaggi non decisivi; il quinto motivo sulle spese era generico e non denunciava un effettivo vizio della statuizione, dato che il giudice di merito aveva semplicemente disposto nulla sulle spese. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
L’istanza di contestazione nell’accertamento dell’obbligo del terzo deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa, inclusi le ragioni della contestazione, il petitum, la causa petendi, l’importo del credito e la ragione causale dell’obbligazione da accertare.
La parte ricorrente invocava l’applicazione analogica del termine per integrare la contestazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di chiarezza e specificità.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente o mancante dedotto dalla ricorrente.
Richiamato quale parametro della sufficienza della motivazione dedotta dalla ricorrente.
Richiamato, insieme all’art. 127 c.p.c., per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue quando il ricorso è prima facie inammissibile.
Richiamato, insieme all’art. 175 c.p.c., a sostegno dell’esigenza di celerità e concentrazione del processo.
Il ricorso per cassazione deve contenere un’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e l’indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fonda; la loro mancanza determina inammissibilità.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Le censure sono state esaminate e dichiarate inammissibili per difetto dei requisiti di specificità e per insindacabilità di passaggi non decisivi.
Richiamato in relazione all’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo richiede un valido atto introduttivo, non essendo sufficiente una contestazione generica o priva degli elementi costitutivi essenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo eventuale revoca da parte del giudice competente.
art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002
La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete al giudice di merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. l’atto di contestazione deve esporre in modo sufficientemente specifico gli elementi costitutivi della pretesa, così da rendere identificabili il credito, la sua misura e la causa dell’obbligazione verso il terzo.
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non consenta alla Corte di comprendere, sulla base del solo atto introduttivo, il fatto processuale e gli atti rilevanti, senza dover accedere al fascicolo di merito.
- Le censure rivolte contro argomentazioni meramente ad abundantiam non sono ammissibili se la decisione è sorretta autonomamente da una ratio decidendi sufficiente.
- L’eventuale invocazione dell’applicazione analogica dell’art. 164 c.p.c. richiede una censura chiara, specifica e autosufficiente, con puntuale indicazione degli atti processuali rilevanti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La statuizione sulle spese è utilmente censurabile solo se si deduce un concreto vizio di violazione dei principi regolatori della materia; non è sufficiente chiedere un diverso regolamento delle spese in dipendenza dell’auspicato accoglimento del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, anche se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ferma la possibile revoca da parte del giudice competente.
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