Cassazione Penale, Sentenza n. 16226/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Frascati ha chiesto la cosiddetta "revisione europea" del decreto di confisca definitivo (decreto n.100/2006 del 16.7.2004) deducendo la violazione dell'art. 6 CEDU per la mancata possibilità di ottenere la celebrazione in pubblica udienza (giudizio di merito svolto in udienza camerale). La Corte EDU, con decisione del 13 maggio 2014, ha preso atto della dichiarazione unilaterale del Governo italiano di violazione dell'art. 6 §1 e ha cancellato quella parte del ricorso dal ruolo ai sensi dell'art. 37 CEDU. Frascati ha quindi chiesto in Italia la riapertura del giudizio (restitutio in integrum) tramite gli istituti di revisione/revoca, invocando anche la sentenza della Corte Costituzionale n.113/2011.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il ricorrente non ha indicato in modo concreto e specifico quale risultato utile si sarebbe ottenuto con la riapertura (mancanza dell'interesse concreto e della rilevanza in termini di sopravvenienza di elementi nuovi); (2) errato contenitore procedurale e vizio ratione temporis: per atti introdotti anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.159/2011 la fattispecie procedurale corretta è la revoca ex art.7 della legge n.1423/1956 (art.117 transitoria), non la diretta applicazione dell'art.28 d.lgs. n.159/2011; la Corte ha inoltre ritenuto la richiesta tardiva; (3) confermata la nozione che la decisione della Corte EDU che prende atto della dichiarazione unilaterale contiene un riconoscimento della violazione, ma l'effetto pratico nel diritto interno richiede l'uso dello strumento processuale appropriato e la prova dell'efficacia della riapertura sul risultato finale.
Norme richiamate
art. 37 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
§1. In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere: (a) che il ricorrente non intende più mantenerlo; oppure (b) che la controversia è stata risolta; oppure (c) che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata. Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli lo imponga. §2. La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.
La Corte ha spiegato che la cancellazione ai sensi dell'art.37, anche se non è una sentenza di condanna definitiva, presuppone uno scrutinio della Corte EDU sulla fondatezza della dichiarazione statale; la presa d'atto di una dichiarazione unilaterale può essere considerata riconoscimento della violazione ma non implica automaticamente l'obbligo interno di revoca senza il corretto strumento processuale. La mancata esecuzione degli impegni può determinare la reiscrizione ai sensi dell'art.37§2.
art. 6 CEDU
E' il parametro della "equo processo" e della pubblicità dell'udienza; la Corte ha ritenuto che la violazione di tale norma sia stata riconosciuta nella decisione della Corte EDU che ha preso atto della dichiarazione unilaterale del Governo.
art. 46 CEDU
Stabilisce l'obbligo per lo Stato di conformarsi alle decisioni definitive della Corte EDU e, se necessario, di adottare misure individuali e generali per porre rimedio; la Corte di Cassazione richiama il contenuto di tale obbligo nel quadro dell'adeguamento dell'ordinamento interno.
art. 62A del Regolamento della Corte EDU (Rules of Court)
Regola la procedura delle dichiarazioni unilaterali e della richiesta di cancellazione; è richiamato per spiegare i criteri che la Corte EDU usa per valutare l'affidabilità della dichiarazione statale e la proponibilità della cancellazione.
art. 7 legge n. 1423/1956
Individua l'istituto della revoca ex tunc delle misure di prevenzione. La Corte ha ritenuto che, ratione temporis, l'istanza volta a rimuovere gli effetti del giudicato formato sotto la previgente disciplina dovesse essere proposta con questo 'contenitore' procedurale.
Dispositiva della revocazione delle misure patrimoniali nel nuovo decreto antimafia; la Corte ha rilevato che per i casi il cui atto introduttivo sia anteriore all'entrata in vigore la normativa transitoria (art.117) impone di ricorrere alla disciplina previgente (art.7 L.1423/1956) e che, comunque, l'art.28 prevede termini (ad es. termine decadenziale di sei mesi dalla proposta) la cui omissione può rendere tardiva la domanda.
art. 117 D.Lgs. n. 159/2011 (norma transitoria)
Determina la normativa applicabile ratione temporis: se la proposta di applicazione della misura risale a prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina occorre attivare il rimedio processuale corrispondente nella legge previgente (art.7 L.1423/1956).
Norma sulla revisione penale che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.113/2011 e della giurisprudenza di legittimità, è stata interpretata in senso estensivo per accogliere l'ipotesi della "revisione europea" necessaria a conformare l'ordinamento interno a sentenze definitive della Corte EDU in materia di art.6 CEDU.
Sentenza Corte Costituzionale n. 113/2011
Ha affermato la necessità di prevedere una forma di 'revisione europea' che consenta, ove necessario ai sensi dell'art.46 CEDU, la riapertura del processo per porre rimedio a violazioni di natura procedurale (art.6 CEDU). La Corte di Cassazione utilizza quell'indirizzo per definire quale strumento interno sia idoneo a dare attuazione alla pronuncia convenzionale.
art. 568 cod. proc. pen. (interesse ad agire)
Richiamato in quanto il mezzo di impugnazione deve essere idoneo a determinare un vantaggio concreto per l'attore; la Corte ha sottolineato che Frascati non ha dimostrato l'interesse concreto collegato alla riapertura.
Massime di principio
- La presa d'atto da parte della Corte EDU, ai sensi dell'art.37, di una dichiarazione unilaterale dello Stato costituisce riconoscimento della violazione ma non comporta automaticamente, nel diritto interno, la rimozione degli effetti del giudicato: serve lo strumento processuale corretto e la dimostrazione dell'efficacia della riapertura.
- Per vicende con atto introduttivo anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n.159/2011 (o comunque ratione temporis), il 'contenitore' procedurale corretto per ottenere la rimozione ex tunc degli effetti è la revoca ai sensi dell'art.7 L.1423/1956; l'art.28 d.lgs.159/2011 è applicabile nei casi compatibili con la transizione normativa.
- La 'revisione europea' riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiede che il ricorrente specifichi in modo concreto come la riapertura del processo avrebbe potuto influire sull'esito: è necessario allegare e, se possibile, offrire elementi nuovi o mostrare la rilevanza procedurale della violazione sulla decisione di merito.
- La genericità delle censure o la mancanza di indicazione del risultato utile conseguibile rendono l'istanza manifestamente infondata e quindi inammissibile.
- Non è possibile 'convertire' automaticamente il mezzo di impugnazione: va usato il rimedio previsto dalla legge per la specifica fattispecie e per il periodo ratione temporis; la Corte di legittimità può valutare d'ufficio la correttezza del mezzo e dichiarare inammissibile l'atto se proposto col mezzo non consentito.
- La decisione di chiusura di Strasburgo ai sensi dell'art.37, seppure non sempre immediatamente esecutiva nella forma di una sentenza definitiva, vincola sul piano dei principi ed espone lo Stato a conseguenze internazionali in caso di mancata attuazione (possibile reiscrizione e giudizio di merito alla CEDU).
- Tempestività: le domande volte ad ottenere la rimozione di effetti derivanti da provvedimenti di prevenzione devono essere proposte senza indugio e con osservanza dei termini decadenziali eventualmente previsti dalla normativa applicabile.
- Quando si invoca la violazione dell'art.6 CEDU per carenze procedurali (es. mancata pubblicità), occorre mostrare come la specifica omissione abbia inciso sulle garanzie essenziali (contraddittorio, acquisizione della prova) e come la pubblicità avrebbe potuto modificare l'esito.
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