Cassazione Civile, Ordinanza n. 04671/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due delibere societarie: una delibera del 17 aprile 2024 di revoca dell'amministratore e una delibera del 3 maggio 2024 che ha disposto la liquidazione volontaria della società e la nomina del liquidatore. Il tribunale adito, a fronte dell'eccezione sollevata dalla controparte circa l'esistenza di una clausola compromissoria statutaria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e società, anche se promosse da amministratori o sindaci e anche nei loro confronti, ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo la controversia devoluta ad arbitri e non ha statuito sulle spese. La società ricorrente ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza deducendo: 1) la violazione degli artt. 38, 50, 808-ter e 819-ter c.p.c., sostenendo che la clausola di arbitrato irrituale non pone una questione di competenza ma di proponibilità/merito, sicché il provvedimento avrebbe dovuto essere qualificato come rigetto nel merito e non come declinatoria di competenza; 2) la violazione degli artt. 91, 279, 808-ter e 819-ter c.p.c., per omessa liquidazione delle spese, che secondo la ricorrente non potevano essere rimandate agli arbitri.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del tribunale, pronunciandosi soltanto sulla competenza e sulle spese, avrebbe dovuto essere impugnato con il mezzo ordinario di impugnazione avverso le decisioni del giudice dichiaratosi incompetente, e cioè con l'appello, non con il regolamento necessario di competenza. La Corte ha richiamato il principio già affermato da Cass. n. 28156/2013, precisando che tale regola vale anche dopo la riforma dell'art. 42 c.p.c. operata dalla L. n. 69 del 2009. Non sono state liquidate spese in cassazione per la mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione della questione di arbitrato irrituale come questione di competenza; la Corte non entra nel merito della doglianza perché dichiara inammissibile il mezzo scelto.
È la norma che disciplina il regolamento necessario di competenza; la Corte afferma che il rimedio non era esperibile nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla translatio iudicii; non è ritenuto il rimedio processuale corretto per la censura proposta.
Richiamato per la distinzione tra arbitrato irrituale e competenza; la Corte non si pronuncia sul merito della qualificazione della clausola.
Richiamato dalla ricorrente e nel ragionamento sulla devoluzione agli arbitri; non viene applicato per risolvere la controversia nel merito.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'omessa pronuncia sulle spese di lite.
Richiamato dalla ricorrente nel censurare il provvedimento sulle spese e la forma della decisione.
L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 4
La Corte osserva che la regola giurisprudenziale sull'impugnazione delle decisioni sulla competenza resta valida anche dopo la modifica dell'art. 42 c.p.c. che ha sostituito la sentenza con l'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Quando il giudice pronuncia solo sulla competenza e sulle spese processuali, il mezzo di impugnazione non è il regolamento di competenza, ma l'impugnazione ordinaria prevista contro la decisione del giudice che si è dichiarato incompetente.
- La regola sull'inammissibilità del regolamento di competenza in presenza di una sola pronuncia su competenza e spese vale anche dopo la riforma dell'art. 42 c.p.c., che ha sostituito la sentenza con l'ordinanza quale forma del provvedimento sulla competenza.
- La censura relativa alla liquidazione delle spese non consente, di per sé, di trasformare in ammissibile un regolamento di competenza quando il provvedimento impugnato non decide il merito della causa.
- La qualificazione della clausola compromissoria come arbitrato irrituale o come questione di proponibilità nel merito non può essere utilmente esaminata se il rimedio processuale prescelto è inidoneo.
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