Cassazione Civile, Ordinanza n. 05758/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato ex officio la nullità del processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi pignorati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Milano, in persona di diverso giudice, perché provveda a contraddittorio integro e regoli anche le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un creditore aveva pignorato i crediti del debitore verso due banche. Il debitore aveva proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. e chiesto l'estinzione del processo esecutivo. Il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inefficace il pignoramento e l'estinzione della procedura, disponendo lo svincolo delle somme e fissando il termine per introdurre il giudizio di merito. Riassunta l'opposizione, il Tribunale di Milano aveva dichiarato inammissibili per difetto di interesse le domande qualificabili ex art. 617 c.p.c. e aveva rigettato il resto dell'opposizione, condannando l'opponente alle spese. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio un vizio originario del contraddittorio: i terzi pignorati, cioè le due banche debitrici del debitore esecutato, non erano mai stati parti del giudizio di opposizione, nonostante nel pignoramento presso terzi il litisconsorzio necessario sussista tra creditore, debitore diretto e terzo pignorato.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore
richiamato come base delle contestazioni agli atti esecutivi, rispetto alle quali il Tribunale aveva dichiarato difetto di interesse ad agire
indicato come norma che disciplina la camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza
richiamato insieme all'art. 354 c.p.c. per la cassazione con rinvio a seguito di nullità processuale
richiamato quale base del rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro
art. 72-bis d.P.R. n. 602 del 1973
citato solo come riferimento di precedenti in materia di riscossione coattiva di crediti a mezzo ruolo
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a un pignoramento presso terzi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti necessari, cioè creditore procedente, debitore esecutato e terzo pignorato.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina una nullità processuale rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio al giudice di merito.
- Il litisconsorzio necessario nel pignoramento presso terzi opera anche rispetto al terzo debitor debitoris, non solo rispetto al debitore esecutato, e ciò vale nel giudizio di opposizione esecutiva e nei procedimenti strettamente connessi alla vicenda esecutiva.
- Quando è accertata una lesione del contraddittorio originaria, la Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso nel merito e rimette al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese, subordinandola all'esito finale del giudizio riassunto.
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