Cassazione Civile, Ordinanza n. 02006/2024 del 18/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente associativo)
La controversia
Un ente associativo aveva concesso in comodato gratuito un'area per iniziative promozionali e aveva dedotto che la controparte si fosse impegnata anche a procurare annualmente 300 tessere associative da usare come carta di accesso per i nuovi soci, ma non avesse adempiuto. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva rigettato il gravame della società comodataria, ritenendo tardiva e comunque infondata la tesi secondo cui l'obbligazione riguardasse tessere di tipo diverso e di minor costo. In cassazione la società ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sostenendo che nel rito lavoro sarebbero state ammissibili nuove prove indispensabili a dimostrare che l'obbligo contrattuale riguardava tessere "Driver" e non "Club", e che la corte d'appello avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo. Con il secondo motivo ha dedotto ancora vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che il giudice non avrebbe valutato il comportamento processuale asseritamente illegittimo e contraddittorio della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che il giudice di appello aveva prima dichiarato tardiva l'allegazione relativa alle tessere "Driver" e che tale statuizione non era stata specificamente impugnata; di conseguenza non poteva aprirsi alcun giudizio sull'indispensabilità dei nuovi documenti. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale per la presenza di una "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché fondato sulla prospettazione di circostanze di fatto e su un vizio motivazionale non deducibile, oltre che su una pretesa violazione di legge che in realtà mascherava una richiesta di nuovo esame del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel rito lavoro vieta nuove eccezioni e limita l'ingresso di nuove allegazioni e prove; se l'allegazione è tardiva, non può farsi luogo a valutazione di indispensabilità dei documenti nuovi.
richiamato come parametro di inammissibilità dei documenti nuovi in appello.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio di motivazione è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
in caso di doppia conforme preclude la deduzione del vizio motivazionale se non è allegata e dimostrata la diversità delle ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado.
non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del merito attraverso la prospettazione di fatti inammissibili in sede di legittimità.
la sua violazione non è configurabile quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio e a introdurre nuove circostanze di fatto.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendone i presupposti, impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, la deduzione di nuove prove in appello presuppone che la relativa allegazione non sia tardiva; se la corte d'appello ha dichiarato tardiva l'allegazione di un fatto costitutivo o difensivo e tale statuizione non è specificamente censurata, resta precluso ogni esame sull'indispensabilità dei documenti.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile quando ricorre una doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi puntualmente che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
- Le censure formalmente formulate come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili se, in concreto, mirano solo a sollecitare una diversa ricostruzione del merito o l'ingresso di fatti non ammissibili nel giudizio di legittimità.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza sul merito in una denuncia di violazione di legge quando il reale obiettivo è ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.
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