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Sentenza

Sentenza n. 6213/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 1038/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202506470

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di accertamento del diritto alla compensazione integrale per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione e di condanna al pagamento della differenza rispetto alla somma riconosciuta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva chiesto al TAR la condanna della stazione appaltante al pagamento di euro 50.682,43, oltre accessori, a titolo di compensazione per l’aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione verificatosi nel 2021, ai sensi dell’art. 1-septies d.l. 73/2021 e della circolare MIMS del 25 novembre 2021. Il direttore dei lavori aveva quantificato la compensazione in tale importo, mentre la stazione appaltante aveva riconosciuto soltanto euro 21.098,29, ritenendo necessaria la prova dell’effettiva maggiore onerosità subita. Con il primo motivo d’appello l’impresa ha sostenuto che la compensazione costituisse un indennizzo forfettario e automatico, fondato su una presunzione legale dell’incremento dei costi, senza necessità di dimostrare i maggiori esborsi effettivi. Con il secondo motivo ha contestato il metodo di calcolo adottato dalla stazione appaltante, deducendo che la normativa imponesse l’applicazione delle variazioni percentuali ministeriali alle quantità contabilizzate, senza utilizzare il prezzo contrattuale né applicare decurtazioni per ribasso d’asta, spese generali, utile d’impresa e costi di posa; ha inoltre denunciato l’erronea qualificazione dell’attività come esercizio di discrezionalità tecnica. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa al pagamento delle somme già riconosciute dalla stazione appaltante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR Piemonte. Quanto al primo motivo, ha escluso che l’art. 1-septies d.l. 73/2021 introduca una compensazione automatica, assimilabile a un contributo a fondo perduto, fondata esclusivamente sulle variazioni percentuali rilevate dal Ministero. La finalità dell’istituto è attualizzare il prezzo dei materiali e ristorare le perdite economiche effettivamente subite dall’appaltatore per fenomeni inflattivi eccezionali; pertanto, il calcolo deve essere effettuato in concreto e non può prescindere dall’accertamento della maggiore onerosità dell’appalto. È stata quindi ritenuta legittima la richiesta della stazione appaltante di acquisire documentazione giustificativa dei maggiori oneri. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha condiviso la valutazione del TAR secondo cui il metodo di calcolo adottato dalla stazione appaltante rientrava tra le soluzioni tecniche plausibili, sicché non è stata ravvisata la dedotta violazione normativa. Quanto al terzo motivo, è stata esclusa l’omessa pronuncia: nel processo amministrativo il vizio sussiste solo quando una questione sia stata completamente ignorata, mentre non ricorre quando la sentenza contenga una decisione implicita di rigetto incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata. Nel caso concreto, il TAR aveva chiarito che la domanda era stata circoscritta al riconoscimento di un importo maggiore rispetto a quello liquidato, e la reiezione complessiva del ricorso implicava il rigetto anche della pretesa relativa alle somme controverse. Le spese del grado sono state compensate per la difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.

Norme richiamate

  • art. 1-septies d.l. 73/2021, convertito in l. 106/2021

    La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori [...] le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

    La disposizione non introduce un beneficio automatico o un contributo forfettario svincolato dal pregiudizio subito, ma un meccanismo compensativo volto a ristorare in concreto le perdite economiche effettivamente sostenute dall’appaltatore per l’aumento eccezionale dei prezzi.

  • art. 1-septies, comma 4, d.l. 73/2021, convertito in l. 106/2021

    Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1.

    La tempestiva presentazione dell’istanza costituisce una condizione procedurale per l’accesso alla compensazione, ma non esclude la necessità di accertare concretamente la maggiore onerosità subita.

  • Circolare MIMS 25 novembre 2021, n. 43362

    Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1, e li presenta alla stazione appaltante.

    La circolare conferma che il procedimento di compensazione comprende anche l’accertamento della maggiore onerosità, oltre al successivo calcolo tecnico-contabile.

  • art. 112 c.p.c.

    Applicabile al processo amministrativo, impone la pronuncia sulla domanda, ma l’omessa pronuncia non ricorre quando la pretesa risulti implicitamente respinta da una statuizione incompatibile con essa.

Massime di principio

  • La compensazione prevista dall’art. 1-septies d.l. 73/2021 non costituisce un contributo automatico o un ristoro forfettario dovuto per il solo fatto che i materiali impiegati abbiano subito le variazioni percentuali rilevate dai decreti ministeriali; essa presuppone l’accertamento concreto della maggiore onerosità effettivamente subita dall’appaltatore nell’esecuzione dello specifico contratto.
  • La finalità della compensazione straordinaria per l’aumento dei prezzi è attualizzare il prezzo dei materiali e ristorare le perdite economiche effettivamente subite, non attribuire un beneficio economico svincolato da un pregiudizio concreto.
  • Nel procedimento di compensazione previsto dall’art. 1-septies d.l. 73/2021, la stazione appaltante può richiedere documentazione giustificativa dei maggiori oneri sostenuti dall’appaltatore; l’eccezionalità della misura non elimina ogni accertamento sull’effettiva maggiore onerosità.
  • Nel processo amministrativo non sussiste omessa pronuncia quando la domanda non espressamente esaminata risulti implicitamente respinta da una decisione incompatibile con la pretesa fatta valere; il vizio ricorre solo se il giudice abbia completamente omesso di esaminare il punto controverso.
  • Il giudizio sull’omessa pronuncia deve essere condotto considerando la motivazione della sentenza nel suo complesso e non la mera assenza di una specifica statuizione formale.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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