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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10476/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: (i) violazione degli artt. 273 c.p.p. e 629 c.p. per non aver correttamente valutato il concorso di persone nel reato di estorsione (capo relativo a Bagalà) e per la mancanza di prova che Piromalli abbia effettivamente avanzato la richiesta estorsiva a Bagalà; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova sul giudizio di gravità indiziaria circa l'episodio in danno di Bagalà in quanto il colloquio non sarebbe stato intercettato e Copelli si sarebbe limitato a convocare l'imprenditore senza esplicitare richieste estorsive; (iii) violazione di legge e difetto di nesso tra minaccia e richiesta estorsiva nell'episodio in danno di Moio (capo relativo), sostenendo che le frasi minacciose non erano finalizzate al pagamento di una somma e che il versamento di 10.000 euro sarebbe stato spontaneo; (iv) vizio di motivazione sul ruolo causale e soggettivo del Copelli nella fase delle minacce e della riscossione, lamentando che Copelli fosse rimasto inerte e non avesse consapevolezza delle intenzioni di Zito; (v) violazione degli artt. 416-bis c.p. e 273 c.p.p. per non aver individuato elementi probatori idonei a dimostrare l'inserimento stabile di Copelli nella cosca Piromalli e ritenendo che i rapporti fossero sporadici e non significativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i motivi fossero generici, si limitassero a riproporre censure già formulate al riesame e chiedessero una rivalutazione del merito oltre i limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria: (a) per l'episodio Bagalà il contenuto delle intercettazioni e i successivi resoconti integrano indizi sufficienti della richiesta estorsiva e della consapevolezza del Copelli; (b) per l'episodio Moio la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale secondo cui le minacce hanno creato la costrizione che ha determinato il versamento di 10.000 euro e che Copelli ha agito come intermediario incaricato dal capocosca a riscuotere la somma; (c) in ordine all'associazione mafiosa la Corte ha ritenuto che le conversazioni ripetute e la disponibilità manifestata da Copelli dimostrino il suo ruolo e la sua vicinanza al capo. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma sull'accertamento del concorso di persone nel reato e sui presupposti del concorso: la Corte osserva che le censure sul concorso sono generiche e che il giudice di merito ha adeguatamente collegato le condotte e i dialoghi intercettati al ruolo del partecipante.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di intercettazione diretta del colloquio tra autore e vittima, il contesto e i resoconti forniti nelle intercettazioni siano indizi sufficienti della pretesa estorsiva e della coercizione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha interpretato le dichiarazioni di fedeltà, la disponibilità manifestata e la ripetuta corresponsione di compiti (intermediazione, riscossione) come elementi idonei a fondare la gravità indiziaria sulla partecipazione all'associazione mafiosa.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale sugli adempimenti successivi alla condanna alle spese o ammende: la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di legittimità sindaca la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito, non la rivalutazione del merito probatorio: i ricorsi devono evidenziare profili di illegittimità o vizi giuridici, non soltanto dissensi valutativi.
  • Intercettazioni indirette e resoconti successivi possono essere sufficienti a integrare gravità indiziaria per estorsione quando il contesto mostra chiaramente la finalità estorsiva e la conseguente costrizione della vittima.
  • La ricezione di denaro da parte di un intermediario può essere qualificata come dazione coatta (estorsione) se è dimostrabile il rapporto di causa con le minacce o la pressione mafiosa e l'incarico conferito dal vertice del clan.
  • La mera presenza passiva del soggetto non esclude la responsabilità se si dimostra che tale presenza ha avuto efficacia causale o che l'individuo ha esercitato funzioni di mediazione o esecuzione su incarico del gruppo.
  • Per contestare efficacemente la gravità indiziaria in cassazione è necessario indicare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge nella valutazione probatoria del giudice di merito, evitando argomentazioni generiche che chiedono una nuova valutazione del materiale probatorio.

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