Cassazione Penale, Sentenza n. 10476/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere contestando: (i) violazione degli artt. 273 c.p.p. e 629 c.p. per non aver correttamente valutato il concorso di persone nel reato di estorsione (capo relativo a Bagalà) e per la mancanza di prova che Piromalli abbia effettivamente avanzato la richiesta estorsiva a Bagalà; (ii) vizio di motivazione e travisamento della prova sul giudizio di gravità indiziaria circa l'episodio in danno di Bagalà in quanto il colloquio non sarebbe stato intercettato e Copelli si sarebbe limitato a convocare l'imprenditore senza esplicitare richieste estorsive; (iii) violazione di legge e difetto di nesso tra minaccia e richiesta estorsiva nell'episodio in danno di Moio (capo relativo), sostenendo che le frasi minacciose non erano finalizzate al pagamento di una somma e che il versamento di 10.000 euro sarebbe stato spontaneo; (iv) vizio di motivazione sul ruolo causale e soggettivo del Copelli nella fase delle minacce e della riscossione, lamentando che Copelli fosse rimasto inerte e non avesse consapevolezza delle intenzioni di Zito; (v) violazione degli artt. 416-bis c.p. e 273 c.p.p. per non aver individuato elementi probatori idonei a dimostrare l'inserimento stabile di Copelli nella cosca Piromalli e ritenendo che i rapporti fossero sporadici e non significativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i motivi fossero generici, si limitassero a riproporre censure già formulate al riesame e chiedessero una rivalutazione del merito oltre i limiti del sindacato di legittimità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria: (a) per l'episodio Bagalà il contenuto delle intercettazioni e i successivi resoconti integrano indizi sufficienti della richiesta estorsiva e della consapevolezza del Copelli; (b) per l'episodio Moio la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale secondo cui le minacce hanno creato la costrizione che ha determinato il versamento di 10.000 euro e che Copelli ha agito come intermediario incaricato dal capocosca a riscuotere la somma; (c) in ordine all'associazione mafiosa la Corte ha ritenuto che le conversazioni ripetute e la disponibilità manifestata da Copelli dimostrino il suo ruolo e la sua vicinanza al capo. Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma di euro 3.000, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma sull'accertamento del concorso di persone nel reato e sui presupposti del concorso: la Corte osserva che le censure sul concorso sono generiche e che il giudice di merito ha adeguatamente collegato le condotte e i dialoghi intercettati al ruolo del partecipante.
Norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di intercettazione diretta del colloquio tra autore e vittima, il contesto e i resoconti forniti nelle intercettazioni siano indizi sufficienti della pretesa estorsiva e della coercizione.
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha interpretato le dichiarazioni di fedeltà, la disponibilità manifestata e la ripetuta corresponsione di compiti (intermediazione, riscossione) come elementi idonei a fondare la gravità indiziaria sulla partecipazione all'associazione mafiosa.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale sugli adempimenti successivi alla condanna alle spese o ammende: la Corte ha disposto l'inoltro alla Cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari la Corte di legittimità sindaca la congruenza e la completezza della motivazione del giudice di merito, non la rivalutazione del merito probatorio: i ricorsi devono evidenziare profili di illegittimità o vizi giuridici, non soltanto dissensi valutativi.
- Intercettazioni indirette e resoconti successivi possono essere sufficienti a integrare gravità indiziaria per estorsione quando il contesto mostra chiaramente la finalità estorsiva e la conseguente costrizione della vittima.
- La ricezione di denaro da parte di un intermediario può essere qualificata come dazione coatta (estorsione) se è dimostrabile il rapporto di causa con le minacce o la pressione mafiosa e l'incarico conferito dal vertice del clan.
- La mera presenza passiva del soggetto non esclude la responsabilità se si dimostra che tale presenza ha avuto efficacia causale o che l'individuo ha esercitato funzioni di mediazione o esecuzione su incarico del gruppo.
- Per contestare efficacemente la gravità indiziaria in cassazione è necessario indicare specifici vizi di motivazione o violazioni di legge nella valutazione probatoria del giudice di merito, evitando argomentazioni generiche che chiedono una nuova valutazione del materiale probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10276/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10278/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10279/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10280/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10282/2026 del 18/03/2026
- Sentenza penale · 18 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10283/2026 del 18/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →