Cassazione Civile, Sentenza n. 34006/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione della sentenza della CTR Torino che aveva rigettato l'appello avverso il preavviso di fermo amministrativo relativo a quattro cartelle di pagamento (tributi IRPEF e ILOR). I motivi riguardavano: 1) la legittimazione ad agire e a stare in giudizio di Equitalia Nomos/Equitalia Nord (a seguito della riforma del servizio di riscossione) e la possibilità di essere difesa da avvocati del libero foro; 2) la validità della notifica delle cartelle tramite servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) e l'onere della prova relativo; 3) la necessità della relata per la notifica e la rilevanza delle notifiche prodromiche come presupposto del preavviso di fermo; 4) la decorrenza e l'estinzione per prescrizione quinquennale dei crediti tributari e dei relativi accessori; 5) la legittimità della notifica del preavviso di fermo mediante semplice raccomandata con avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato la legittimazione processuale dell'agente della riscossione incorporato (Equitalia Nomos divenuta parte resistente e poi incorporata in Equitalia Nord) in virtù della successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.; ha affermato che le società del gruppo Equitalia mantengono natura privatistica e possono essere rappresentate da avvocati del libero foro (non rientrando nel patrocinio erariale dell'Avvocatura dello Stato); ha deciso che la notifica delle cartelle di pagamento effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e che lo stesso principio si applica alla notifica del preavviso di fermo amministrativo, la quale si perfeziona con la data risultante dall'avviso di ricevimento; ha escluso la prescrizione dei crediti contestati, rilevando che la notifica delle cartelle interrompe il termine prescrizionale e che anche il preavviso di fermo è atto idoneo ad interrompere la prescrizione; ha riscontrato inoltre profili di inammissibilità su alcune censure per omessa deduzione in sede di merito. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Norme richiamate
Decreto-Legge 30 settembre 2005 n. 203, art. 3 (convertito)
La Corte interpreta la riforma come trasferimento ex lege delle funzioni di riscossione all'Agenzia delle Entrate ed alla societa' Equitalia, configurando una successione a titolo particolare che non estingue la legittimazione processuale delle precedenti concessionarie (art. 111 c.p.c.).
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 10
Usato per delimitare chi può stare in giudizio nel processo tributario; conferma che l'ente impositore e il concessionario/agenzia che ha emanato l'atto sono parti legittimate.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, art. 62
Riferimento formale alla disciplina del processo tributario e ai rimedi di impugnazione; utilizzato in combinato con altre norme per valutare le censure di legittimazione e di rettitudine procedurale.
Codice di Procedura Civile, art. 111
Principio di prosecuzione del processo in caso di trasferimento del diritto controverso: l'alienante conserva la legittimazione processuale e la sentenza pronunciata nei suoi confronti produce effetti anche sul successore a titolo particolare; giustifica la legittimazione concorrente dell'agente della riscossione incorporato.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 26, comma 1
La Corte afferma che la seconda parte della disposizione consente la notifica della cartella di pagamento tramite invio diretto da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, applicando la disciplina del servizio postale e rendendo non necessaria la relata dell'ufficiale giudiziario.
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 25 e art. 86, comma 1
Richiamate in relazione alla funzione delle cartelle e degli atti di riscossione; l'insieme della normativa consente la notifica attraverso il servizio postale affidata al concessionario.
Codice Civile, art. 2697
Riferimento all'onere della prova; la Corte segnala che il contribuente non ha adeguatamente dedotto o documentato l'inosservanza dell'onere probatorio concernente la notifica nelle fasi di merito, con conseguente inammissibilità/parziale infondatezza della censura.
Codice Civile, art. 2948, comma 1, n. 4
Norma sulla prescrizione; la Corte ritiene che la notifica delle cartelle (e il preavviso di fermo) siano idonee a interrompere la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione.
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (articoli citati nella giurisprudenza)
Richiamato per escludere l'applicabilità del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato alle concessionarie/agentri della riscossione: le società mantengono natura privatistica e possono essere difese da avvocati del libero foro.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma richiamata in relazione all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a seguito dell'esito del giudizio.
Massime di principio
- La società concessionaria o agente della riscossione che subentra per legge conserva la legittimazione a resistere o proporre impugnazioni: la successione a titolo particolare non estingue la legittimazione processuale dell'alienante (art. 111 c.p.c.).
- La notifica della cartella di pagamento effettuata dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento è valida e si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento; la stessa modalità è applicabile al preavviso di fermo amministrativo.
- Quando le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate e sono divenute definitive (non impugnate nei termini), i vizi sostanziali di tali cartelle non possono essere fatti valere in via riflessa nel giudizio sul preavviso di fermo: il contribuente doveva impugnare direttamente le cartelle.
- La notifica delle cartelle e il preavviso di fermo costituiscono atti idonei ad interrompere la prescrizione del diritto alla riscossione; perciò la prescrizione quinquennale può essere interrotta da tali notifiche.
- Le società che esercitano funzioni di riscossione mantengono natura privatistica e, salvo fattispecie tassative, non sono soggette al patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato: possono essere difese da avvocati del libero foro.
- In sede di cassazione le censure devono avere formato parte del thema decidendum nel giudizio di merito e il ricorrente deve indicare con precisione dove tali questioni siano state dedotte anteriormente; l'omessa deduzione o l'assenza di specificazione può determinare inammissibilità delle censure per violazione del principio di autosufficienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34000/2022 del 18/11/2022
- Sentenza civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34001/2022 del 18/11/2022
- Sentenza civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34002/2022 del 18/11/2022
- Sentenza civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34003/2022 del 18/11/2022
- Sentenza civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34004/2022 del 18/11/2022
- Sentenza civile · 18 nov 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 34005/2022 del 18/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →