Sentenza n. 1371/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile passata in giudicato, quanto al discarico della cartella di pagamento e al rimborso delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 163 del 22 marzo 2024, divenuta irrevocabile, che aveva annullato una cartella di pagamento e condannato il Ministero allora competente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA. Il titolo esecutivo era stato notificato alle amministrazioni il 20 gennaio 2025. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha proceduto al discarico del ruolo della cartella, mentre il pagamento delle spese di lite è risultato soltanto parziale: a fronte di un dovuto complessivo di euro 7.407,95, è stata corrisposta la somma di euro 6.335,54. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, il pagamento della differenza ancora dovuta, degli interessi legali e di un’ulteriore somma sanzionatoria ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell’adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto cessata la materia del contendere limitatamente al discarico del ruolo della cartella, poiché tale adempimento era intervenuto nelle more del giudizio. Ha invece accolto il ricorso quanto alla parte del giudicato relativa alle spese di lite, rilevando che il rimborso era stato solo parziale. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di corrispondere la differenza ancora dovuta, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto inoltre gli interessi corrispettivi al saggio legale ex art. 1282 c.c., decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo fino all’integrale pagamento. Non è stata accolta la domanda di ulteriore condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in ragione della peculiarità della fattispecie e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, che aveva quasi integralmente adempiuto. Per l’eventuale inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero del Turismo, con facoltà di delega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.286,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’integrale esecuzione del giudicato; nel caso concreto il ricorso è stato accolto per la parte del titolo non ancora adempiuta.
La norma fonda il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all’amministrazione il termine per adempiere, nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La richiesta di ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione del giudicato è stata respinta in considerazione della peculiarità della fattispecie e del comportamento collaborativo dell’amministrazione.
Le somme dovute a titolo di spese giudiziali producono interessi corrispettivi al saggio legale dal passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo fino al soddisfo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione integrale al giudicato; l’adempimento solo parziale legittima l’ordine giudiziale di completare quanto ancora dovuto.
- Quando, nelle more del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue una parte autonoma del giudicato, la materia del contendere cessa limitatamente a tale parte, mentre il giudizio prosegue per gli obblighi rimasti ineseguiti.
- Le spese di lite liquidate da una sentenza passata in giudicato costituiscono un credito produttivo di interessi legali, dovuti dal passaggio in giudicato del titolo sino all’integrale pagamento.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare un commissario ad acta incaricato dell’esecuzione sostitutiva.
- La condanna a un’ulteriore somma per il ritardo nell’esecuzione del giudicato non è automatica, potendo essere esclusa in considerazione del comportamento collaborativo dell’amministrazione e del quasi integrale adempimento.
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