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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19103/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva violazione dell'art. 646-quater c.p.p. e difetto di motivazione nel diniego della sospensione del processo per messa alla prova. La difesa contestava che il Tribunale: a) non avrebbe effettuato una valutazione globale dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; b) non avrebbe esaminato l'idoneità del programma trattamentale presentato; c) avrebbe fondato il rigetto solo sui precedenti penali, alcuni dei quali sarebbero stati inesatti o non pertinenti (es. precedenti estinti o qualificazioni errate), tutti comunque insufficienti a giustificare la decisione.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha confermato che l'ammissione alla messa alla prova è questione discrezionale e prognostica, fondata sull'esame degli indicatori dell'art. 133 c.p., e che la valutazione negativa operata in concreto dalla Corte territoriale è adeguatamente motivata sulla base dei precedenti accertati. Ha inoltre affermato che il giudice che rigetta la messa alla prova non è tenuto a valutare il programma di trattamento presentato e che la consumazione di un nuovo reato dopo una precedente prognosi favorevole (art. 131-bis) può legittimamente smentire quella prognosi.

Norme richiamate

  • art. 646-quater cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma la cui violazione si lamentava; la Corte di legittimità non ha rilevato una violazione formale o sostanziale della norma rispetto al diniego della messa alla prova, ritenendo la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 133 cod. pen.

    I parametri ex art. 133 c.p. costituiscono la base degli 'indicatori' per il giudizio prognostico sulla possibilità di rieducazione e reinserimento; la Corte ha confermato che tali elementi possono giustificare, se adeguatamente valutati, il diniego della messa alla prova.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Richiamato in relazione a una precedente pronuncia favorevole di non punibilità: la Corte ha ritenuto che la successiva commissione di un altro reato dimostri l'erroneità della precedente prognosi favorevole e possa essere valutata negativamente nel giudizio attuale.

Massime di principio

  • La concessione della messa alla prova è un giudizio prognostico discrezionale del giudice di merito e, in Cassazione, è sindacabile solo se la motivazione è manifestamente inadeguata o assente.
  • I precedenti penali, anche se non determinano automaticamente l'esclusione del beneficio, possono essere valutati nel giudizio prognostico e hanno rilevanza se indicano una continuità deviante piuttosto che un episodio transitorio.
  • Il giudice che rigetta la messa alla prova non è obbligato a valutare l'idoneità del programma trattamentale presentato; è sufficiente una motivazione che espliciti perché, alla luce degli indicatori di cui all'art. 133, la prognosi sia negativa.
  • Una precedente prognosi favorevole (es. ai sensi dell'art. 131-bis) può essere riconsiderata negativamente se l'imputato ha successivamente commesso altri reati, che dimostrino l'inefficacia della precedente valutazione.
  • In sede di impugnazione è fondamentale contestare con precisione le ragioni della motivazione del giudice di merito: il mero elenco di precedenti o la denunzia di inesattezze formali non è sufficiente a ribaltare una valutazione prognostica articolata.

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