Cassazione Penale, Sentenza n. 11757/2024 del 20/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria (27/09/2023) con la quale è stata pronunciata la "sentenza di non doversi procedere" ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p. per mancata conoscenza della pendenza del processo. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che l'omessa notifica a mani proprie dell'avviso di udienza non poteva essere valutata automaticamente come elemento decisivo di mancata conoscenza, atteso che gli imputati avevano nominato difensore di fiducia ed eletto domicilio; secondo il ricorrente si sarebbe dovuta eseguire la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha ritenuto che la "sentenza di non doversi procedere" prevista dall'art. 420-quater c.p.p. sia uno strumento "sui generis", caratterizzato da natura interlocutoria e revocabilità fino al decorso del termine previsto dallo stesso art. 420-quater. Per tali caratteristiche la sentenza è insuscettibile di ricorso per cassazione: non produce immediati effetti definitivi, è destinata potenzialmente alla revoca e contiene disposizioni sulle ricerche della persona e sulla prosecuzione dell'azione. La Corte ha indicato che il rimedio adeguato, ove si ritenga che l'imputato fosse fin dall'origine a conoscenza del processo, è la richiesta di revoca della sentenza dinanzi al giudice che l'ha pronunciata; pertanto l'annullamento senza rinvio prospettato dal Pubblico Ministero in cassazione non è ammissibile.
Norme richiamate
Introduce la "sentenza di non doversi procedere" per mancata conoscenza della pendenza del processo; la Corte la interpreta come provvedimento "sui generis", interlocutorio e revocabile fino al decorso del termine previsto dal comma 3, quindi non soggetto a ricorso per cassazione.
Norme collegate richiamate per delimitare i casi esclusi dal campo di applicazione dell'art. 420-quater.
Norma sulla notifica degli atti processuali; il ricorrente invocava l'obbligo di notifica a norma di tale articolo; la Corte non ha escluso la rilevanza della corretta notificazione, ma ha ritenuto comunque che la via corretta per contestare la sentenza ex art. 420-quater sia la revoca avanti al giudice che l'ha pronunciata.
Richiamati per definire i termini di ricerche e la durata oltre la quale la sentenza non è più revocabile (doppio dei termini di prescrizione).
art. 420-quinquies e art. 420-sexies c.p.p.
Prevedono modalità di svolgimento di prove non rinviabili durante le ricerche e la notifica della sentenza qualora la persona venga rintracciata; confermano la struttura procedurale collegata alla sentenza ex art. 420-quater.
Norma ordinaria sulla perdita di efficacia delle misure cautelari a fronte di sentenza di non doversi procedere: l'art. 420-quater opera una deroga disciplinando che le misure perdurano fino alla non revocabilità della sentenza.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la Corte lo invoca per affermare che, non essendo la sentenza di cui all'art. 420-quater un provvedimento decisorio definitivo, essa non è ricorribile in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per chiarire che la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione riguarda provvedimenti decisori e definitivi; la sentenza ex art. 420-quater, essendo interlocutoria e revocabile, non rientra in tale tutela nel senso di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Relazione illustrativa Legge-delega 134/2021 e d.lgs. 150/2022
Utilizzate per spiegare la ratio normativa: la sentenza di cui all'art. 420-quater è concepita come atto destinato potenzialmente alla revoca e pertanto con funzione di impulso processuale piuttosto che decisionale definitivo.
L. 103/2014
Richiamata come confronto: il nuovo sistema introdotto dall'art. 420-quater modifica il precedente assetto (art. 420-bis) che imponeva taluni tentativi di notifica/ rinvio; la Corte illustra la differenza di effetti e finalità.
Massime di principio
- La "sentenza di non doversi procedere" ex art. 420-quater c.p.p. ha natura interlocutoria e revocabile fino al termine stabilito dalla norma: non è un provvedimento definitivo e pertanto non è ammesso il ricorso per cassazione contro di essa.
- Se si ritiene che l'imputato fosse in realtà a conoscenza della pendenza del processo ab origine, il rimedio corretto è chiedere la revoca della sentenza davanti al giudice che l'ha pronunciata, non il ricorso per cassazione.
- L'omessa notifica a mani proprie dell'avviso di udienza non determina automaticamente l'illegittimità della sentenza ex art. 420-quater; occorre valutare il complesso degli elementi (nomina difensore, elezione di domicilio, effettiva conoscenza), e se necessario agire con la procedura di revoca.
- Finché non è decorso il termine previsto dall'art. 420-quater, comma 3, le misure cautelari e i sequestri possono rimanere efficaci e il provvedimento è suscettibile di revoca: la tutela nei confronti dell'imputato si esercita anche tramite la prosecuzione delle ricerche e la possibilità di revoca.
- Per contestare profili formali o di notifica relativi a provvedimenti processuali "sui generis" introdotti da norme speciali, è essenziale individuare il rimedio procedurale previsto dalla stessa norma (es. revoca) prima di proporre impugnazioni straordinarie.
- La qualità di provvedimento definitivo o interlocutorio è cruciale per la determinazione della ammissibilità dei mezzi di impugnazione: verificare sempre la natura sostanziale del provvedimento, non solo la sua intestazione formale.
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