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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 140/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giambra impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello per mancata allegazione del mandato specifico ad impugnare e della dichiarazione/elezione di domicilio richieste dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. Il ricorrente contestava che non fosse sussistita la sua dichiarazione di assenza in primo grado e affermava di aver conferito mandato al proprio difensore (Avv. Romano Gamberini) anche per l'appello. Inoltre deduceva l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater c.p.p. per violazione dell'art. 24, comma 2 Cost., sostenendo che la disciplina impedirebbe l'esercizio del diritto di difesa dell'imputato assente ma consapevole e difeso di fiducia.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha verificato d'ufficio gli atti e accertato che Giambra era stato dichiarato assente all'udienza del 12/04/2022 e che l'atto di appello non conteneva il mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza né una dichiarazione/elezione di domicilio valida o un richiamo espresso e univoco a una precedente elezione con l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo. La Corte ha applicato la normativa vigente al momento della presentazione dell'appello (testo ante legge 9 agosto 2024, n. 114) e ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite (informazione provvisoria) secondo cui, per le impugnazioni ante-novella, è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico alla precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione, ovvero l'allegazione del nuovo mandato e della nuova elezione. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, con richiamo a precedenti decisioni che hanno ritenuto compatibile la norma con l'art. 24 Cost., anche alla luce delle misure compensative introdotte (termine maggiorato per il difensore dell'imputato assente e possibilità di restituzione nel termine in caso di mancata conoscenza effettiva).

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    Per l'impugnazione proposta da imputato dichiarato assente, vigente al momento dell'appello nel caso di specie, richiede, a pena di inammissibilità, il deposito con l'atto di impugnazione di un mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ovvero un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione con indicazione della sua collocazione nel fascicolo

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. (richiamato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite)

    Le Sezioni Unite hanno chiarito che la disciplina abrogata si applica alle impugnazioni presentate fino al 24/08/2024 e che, ai fini di ammissibilità, può essere sufficiente il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/elezione di domicilio solo se indicata in modo da consentirne l'immediata e inequivoca individuazione nel fascicolo

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha modificato/abrogato alcune previsioni (tra cui il comma 1-ter) e ha ristretto alcuni obblighi all'imputato difeso d'ufficio, ma le modifiche non si applicano alle impugnazioni presentate prima della sua entrata in vigore (25/08/2024)

  • art. 24, comma 2, Cost.

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza di illegittimità costituzionale: la disciplina procedurale non limita il potere personale di impugnazione dell'imputato, regola invece le modalità di esercizio della facoltà attribuita al difensore e risulta giustificata da ragioni di certezza e correttezza delle notificazioni

  • d.lgs. 150/2022 (richiamato interpretativamente)

    La riforma legislativa mirava a ridurre il rischio di nullità nella notificazione del decreto di citazione a giudizio e a garantire che l'imputato assente sia effettivamente a conoscenza del procedimento di impugnazione

  • art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Previsione della maggiorazione di quindici giorni del termine per impugnare riconosciuta al difensore dell'imputato assente, misura compensativa rispetto agli oneri procedurali imposti

  • art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.

    Consente la restituzione nel termine quando l'imputato, pur dichiarato assente, dimostri di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e dell'impossibilità di impugnare nei termini senza sua colpa

Massime di principio

  • Verificare sempre se l'imputato sia stato formalmente dichiarato assente in primo grado: tale circostanza attiva obblighi documentali specifici per l'appello.
  • Determinante è la legge vigente alla data di presentazione dell'impugnazione: le novità legislative successive non si applicano retroattivamente alle impugnazioni già depositate.
  • Per imputati dichiarati assenti, l'atto di impugnazione deve contenere o il mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e sottoscritto dall'imputato, oppure una dichiarazione/elezione di domicilio valida; in alternativa, può essere ammesso un richiamo espresso e specifico a una precedente elezione solo se indicata in modo tale da consentirne l'immediata e inequivoca individuazione nel fascicolo.
  • La rappresentanza di fiducia già esercitata in primo grado non esime dall'onere di allegare il mandato specifico o la valida dichiarazione/elezione di domicilio quando l'imputato è stato dichiarato assente.
  • Le eccezioni di illegittimità costituzionale di tali prescrizioni processuali sono difficilmente vincenti: la giurisprudenza le considera compatibili con l'art. 24 Cost., anche per la presenza di rimedi compensativi (termine maggiorato per il difensore, possibilità di restituzione nel termine in caso di mancata conoscenza effettiva).
  • Prassi operativa consigliata: prima di depositare l'appello, acquisire e allegare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza (se necessario) e la dichiarazione/elezione di domicilio o, se si intende richiamare una precedente elezione, indicarne esattamente la collocazione nel fascicolo; in caso di incertezza, valutare azioni integrative tempestive o rimedi come la restituzione nel termine ove ricorrano i presupposti.

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