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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19990/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una precedente sentenza favorevole alla contribuente. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha pagato quanto dovuto e entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere; il giudice tributario ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio e disposto l’integrale compensazione delle spese. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 15 e 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 92 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione delle spese non poteva essere giustificata dal solo fatto che la controparte avesse eseguito la sentenza prima dell’udienza, poiché occorreva invece una valutazione della soccombenza virtuale o comunque specifiche e congrue ragioni di compensazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere o estinzione del giudizio è possibile solo se sorretta da una motivazione che indichi gravi ed eccezionali ragioni, da valutare complessivamente, e non già per il solo fatto dell’avvenuta esecuzione spontanea in corso di causa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la regolamentazione delle spese fornendo congrua motivazione e, in difetto, applichi il principio della soccombenza; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge denunciata in cassazione

    la doglianza è stata proposta come vizio di violazione di legge rispetto alla regolazione delle spese.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la cessazione della materia del contendere determina l’estinzione del giudizio; la disciplina delle spese va poi regolata secondo i criteri di legge e con adeguata motivazione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato come parametro generale in tema di compensazione delle spese, con necessità di motivazione delle ragioni giustificative.

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente tra le norme violate nella regolazione delle spese in sede di ottemperanza.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 111 Cost.

    invocato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla compensazione delle spese.

  • art. 12, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    indicato per l’entrata in vigore della disciplina del 2015, applicabile alla fattispecie decisa nel 2022.

  • art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione delle spese.

  • art. 45, comma 11, legge 18 giugno 2009, n. 69

    richiamato nel percorso evolutivo dell’art. 92 c.p.c., che aveva introdotto il requisito delle gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 13, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014

    ha ristretto la compensazione delle spese nel processo civile alle ipotesi nominate di novità della questione e mutamento della giurisprudenza.

  • Corte cost. n. 274 del 2005

    richiamata per la declaratoria di illegittimità della compensazione automatica delle spese in caso di estinzione.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha chiarito che la ratio della compensazione può ricorrere anche in ipotesi analoghe di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia, come interpretazione autentica o ius superveniens retroattivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio non comportano automaticamente la compensazione delle spese: il giudice deve valutare la soccombenza virtuale e motivare specificamente l’eventuale deroga al criterio ordinario.
  • La compensazione delle spese è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione; non è sufficiente il mero fatto che la controparte abbia adempiuto spontaneamente nel corso del giudizio.
  • Le ragioni di compensazione devono essere logicamente coerenti e non erronee, altrimenti la statuizione sulle spese integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • I principi elaborati in tema di compensazione delle spese nel processo civile e gli approdi della giurisprudenza costituzionale sono rilevanti anche nel processo tributario, ove la disciplina speciale sia sostanzialmente analoga.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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