Cassazione Penale, Sentenza n. 47652/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della Corte d'appello di Napoli che aveva riconfermato le condanne per reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Raucci deduceva (1) vizio di motivazione e fallacia logica nell'accertamento della responsabilità, sostenendo che la presunta intermediazione di Cecere non fosse provata (anche in ragione dell'assoluzione di un altro presunto fornitore, Di Paola), che le intercettazioni fossero interpretabili diversamente (es. riferimento a "legname") e che il collegamento con la droga rinvenuta a Troise fosse meramente illazionale; (2) errata esclusione della riqualificazione nel caso di fatto di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 perché i quantitativi sarebbero stati modesti (es. sequestro di 14 g). Cecere deduceva analoghe censure: insufficiente prova dell'intermediazione, possibile diversa lettura delle conversazioni (legate all'attività lecita di compravendita/noleggio auto) e inesistenza della prova sul carattere non lieve del fatto in assenza di sequestri e per l'incertezza sui quantitativi e sui prezzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per genericità dei motivi, ritenendo che i rilievi attengano alla valutazione di fatto e della prova, riservata al giudice di merito, e che non sia stata indicata una violazione specifica di regole di diritto o un travisamento della prova decisivo e incontestabile. La sentenza di merito ha fornito argomentazioni coerenti a sostegno delle condanne: confermata la responsabilità di Cecere (condanna di primo grado resa definitiva) e di Raucci (pena complessiva rideterminata in appello come indicato nei provvedimenti di merito). La Corte di Cassazione ha altresì ritenuto adeguata la motivazione sulla non riconducibilità dei fatti alla fattispecie della tenuità (art. 73, comma 5), richiamando il rilievo dei consistenti importi per singola operazione (1.700 - 2.700 euro) e altre fonti di riscontro (intercettazioni, tracciamento telefonico, perquisizione con rinvenimento di 12,65 g di cocaina, messaggi whatsapp). Per effetto dell'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e ciascuno a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Comma 1: contestazione della condotta di detenzione/acquisto ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto provata la disponibilità e l'attività di approvvigionamento per la cessione. Comma 5 (tenuità): la Corte ha escluso la configurabilità della tenuità in presenza di consistenti importi per singola operazione (1.700 - 2.700 euro) e altri elementi indiziari, affermando che la tenuità non è incompatibile con spaccio non occasionale ma qui è esclusa per il rilievo quantitativo e qualitativo del complesso probatorio.
codice di procedura penale, art. 616
Applicata la norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, con determinazione di €3.000,00 a carico di ciascun ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le censure che postulano una diversa valutazione delle prove sono inammissibili se non indicano specifiche violazioni di legge o un travisamento decisivo della prova.
- L'interpretazione delle intercettazioni (anche se criptiche) è questione di fatto e rimessa al giudice di merito; per renderla sindacabile in Cassazione occorre dimostrare un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
- L'assoluzione di un terzo fornitore non esclude automaticamente la responsabilità dell'imputato: i giudici possono ritenere la presenza di più canali di rifornimento e comunque valutare l'intermediazione sulla base del complesso probatorio.
- L'assenza di un sequestro diretto non preclude la condanna: qualità e quantità dello stupefacente possono essere desunte anche da elementi indiziari (prezzi, intercettazioni, comportamenti, riscontri come perquisizioni e tracciamenti telefonici).
- Per ottenere la riqualificazione della fattispecie nella nozione di "fatto di lieve entità" è necessario un contrasto probatorio concreto e specifico che evidenzi l'inesistenza dei requisiti oggettivi (quantitativi e/o valore economico) valutati dal giudice di merito, non una mera richiesta di rivalutazione.
- I ricorsi in Cassazione devono essere specifici e motivati: motivi generici o volti solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio sono dichiarati inammissibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47613/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47616/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47617/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47618/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47619/2024 del 31/12/2024
- Sentenza penale · 31 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 47620/2024 del 31/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →