Cassazione Penale, Ordinanza n. 18466/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, a fronte del suo solo gravame, ha confermato la condanna previa riqualificazione del fatto nel reato di furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius, sostenendo che la riqualificazione giuridica sarebbe stata illegittima. Con il secondo motivo ha censurato nel merito la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis c.p., contestando la qualificazione del luogo e, in particolare, il rapporto pertinenziale tra i due immobili e la natura del garage come luogo di privata dimora; in sostanza, il motivo mirava a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello, anche in presenza dell'impugnazione del solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del giusto processo ex art. 6 CEDU, purché la nuova qualificazione sia prevedibile, l'imputato possa contraddire sulla nuova definizione giuridica e non vi sia aggravamento del trattamento sanzionatorio. Ha inoltre giudicato generico e non scrutinabile in sede di legittimità il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione dei fatti già compiuta dal giudice di merito con motivazione immune da vizi logico-giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La riqualificazione del fatto è stata ritenuta corretta nell'ipotesi di furto in abitazione, anche in relazione alla qualificazione del garage come luogo di privata dimora o pertinenza rilevante.
La Corte richiama le aggravanti concorrenti con la riqualificazione del fatto, senza ravvisare profili di illegittimità della decisione di merito.
art. 6 CEDU
Il giudice di appello può riqualificare giuridicamente il fatto, anche senza rinnovazione istruttoria, se la nuova qualificazione era sufficientemente prevedibile, l'imputato ha potuto difendersi e non vi è stato aggravamento sanzionatorio.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice di appello, anche quando l'impugnazione proviene dal solo imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto senza incorrere in violazione del divieto di reformatio in peius, purché la nuova qualificazione sia ragionevolmente prevedibile, sia garantito il contraddittorio sulla nuova imputazione e non si determini un peggioramento del trattamento sanzionatorio.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, quando la motivazione del giudice di merito sia immune da vizi logici e giuridici.
- La qualificazione di un ambiente come luogo di privata dimora o di una sua pertinenza, ai fini del furto in abitazione, costituisce apprezzamento di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge, non mediante una rivalutazione diretta del fatto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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